Corte di Cassazione (15359/2023) – Esdebitazione: tassatività dei presupposti soggettivi e oggettivi, in particolare di quello di cui al secondo comma dell'art. 142 L.F., richiesti per escludere il presupposto della meritevolezza.

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Data di riferimento: 
31/05/2023

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 31 maggio 2023, n. 15359 – Pres. Magda Cristiano, Rel. Paola Vella.

Fallimento – Istanza di esdebitazione – Ipotesi ostative della meritevolezza ex art. 142, comma 1, L.F. - Tassatività – Direttiva INSOLVENCY - Fondamento.

Fallimento di società – Istanza di esdebitazione – Proposizione da parte di socio fallito in estensione - Ricorrere della circostanza ostativa di cui al secondo comma dell'art. 142 L.F. - Mancata soddisfazione, anche parziale, dei creditori – Riscontro - Criteri valutativi da adottarsi.

In tema di esdebitazione nel fallimento, le ipotesi ostative contemplate dall’art. 142, comma 1, L. fall. in punto di meritevolezza vanno considerate tassative alla luce dell’art. 23 della Direttiva (UE) 2019/1023 (cd. Direttiva Insolvency). (Massima Ufficiale)

La valutazione della circostanza ostativa di cui al secondo comma dell’art. 142 L.F., che ricorre «qualora non siano stati soddisfatti, neppure in parte, i creditori concorsuali», pur essendo rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, deve essere operata secondo un'interpretazione coerente con il favor debitoris che ispira la norma, sicché, ove ricorrano gli altri presupposti come previsti dal primo comma, il beneficio dell'esdebitazione deve essere concesso, a meno che i creditori siano rimasti totalmente insoddisfatti o siano stati soddisfatti in percentuale "affatto irrisoria". [nello specifico, la Corte di Cassazione ha cassato con rinvio la decisione dalla Corte distrettuale in quanto, con riferimento all'istanza di esdebitazione proposta da un socio illimitatamente responsabile dichiarato fallito in estensione, aveva considerato irrisoria la percentuale di soddisfazione dei creditori cui si era giunti, senza distinguere fra passività della società e passività dei singoli soci e senza considerare che gran parte dell'attivo era andato consumato a causa della lunga durata della procedura e dell'enormità delle spese prededucibili che quella aveva comportato e delle numerose aste deserte occorse prima di poter porre in vendita per un valore grandemente ribassato un immobile della fallita, tanto che adottando un diverso metodo di calcolo si sarebbe potuti pervenire ad una percentuale di soddisfazione del 30% rispetto a quella del 2% accertata dai giudici del merito]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-31-maggio-2023-n-15359-pres-cristiano-est-vella

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/29369.pdf

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/cass%20civ%20n%2015359.pdf 

[con riferimento alla seconda massima, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 12 maggio 2022, n. 15246 https://www.unijuris.it/node/6281; Corte di Cassazione, Sez. I civ., 27 marzo 2018 n. 7550 https://www.unijuris.it/node/4049 e Cassazione civile, Sezioni Unite, 18 novembre 2011, n. 2421 https://www.unijuris.it/node/1231].

 

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