Corte di Cassazione (15790/2023) – Concordato prenotativo: criteri di determinazione del compenso spettante al commissario giudiziale in caso di cessazione anticipata della procedura o di regolare svolgimento della stessa.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 06 giugno 2023, n. 15790 – Pres. Magda Cristiano, Rel. Paola Vella.
Concordato con riserva – Commissario giudiziale – Procedura non avviata o regolarmente svolta fino all'omologazione e oltre – Misura del compenso spettantegli a seconda dei casi – Criteri da adottarsi . Principi di diritto.
“In tema di concordato preventivo i criteri stabiliti con il decreto del Ministero della giustizia cui rinvia l'art, 39, comma 1, legge fall., richiamato dall'art. 165 legge fall. e applicabile, ratione temporis (attualmente, il d.m. 25 gennaio 2012, n. 30) si applicano anche alla determinazione del compenso spettante al commissario giudiziale nominato ai sensi dell'art. 161, comma 6, legge fall.”.
“Ai fini della determinazione del compenso unico spettante al commissario giudiziale per l'attività svolta nelle due fasi ante e post omologa, così come nella eventuale fase preconcordataria, va disapplicato, per irragionevolezza e disparità di trattamento, l'art. 5, commi 1 e 2, del d.m. n. 30 del 2012, là dove distingue tra attivo realizzato e inventariato a seconda di due gruppi eterogenei di tipologie di concordato, dovendosi invece fare riferimento, in tutti i casi, all'attivo inventariato”.
“In caso di cessazione anticipata della procedura concordataria, anche nella fase pre-concordataria, in assenza di redazione dell'inventario da parte del commissario giudiziale, i valori di attivo e passivo vanno tratti dalla documentazione acquisita alla procedura, e in particolare, ai fini del passivo, dall'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti” (come eventualmente verificato e rettificato dal commissario giudiziale ai sensi dell'art. 171 legge fall.) e , ai fini dell'attivo, dall'ultimo bilancio ( come eventualmente rettificato dallo stesso commissario) - nonché per le imprese non soggette all'obbligo di redazione del bilancio, dalla dichiarazione dei redditi e dichiarazione IRAP concernenti l'ultimo esercizio - oppure, se più aggiornata e adeguata, dalla situazione finanziaria dell'impresa depositata mensilmente dal debitore e sottoposta a verifica del commissario giudiziale (art. 161, comma 8, legge fall.), o infine dal piano concordatario, se già depositato dal debitore”.
“In tutti i casi di cessazione anticipata dell'incarico, prima che la procedura concordataria giunga a compimento, la determinazione del compenso al commissario giudiziale si effettua «tenuto conto dell'opera prestata” ai sensi dell'art. 2, comma 1, d. m. n. 30 del 2012 (richiamato dall'art. 5, comma 5, d.m. cit.), secondo un criterio di proporzionalità del compenso rispetto alla natura, qualità e quantità dell'opera prestata, che consente di ridurre lo stesso anche al di sotto delle percentuali minime previste dall'art. 1 d.m. cit. (richiamate dallo stesso art. 5) e finanche al di sotto del compenso minimo previsto dall'art. 4, comma 1, d.m. cit.”. (Principi di diritto).
https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-6-giugno-2023-n-15790-pres-cristiano-est-vella
http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/cass%20civ%20n%2015790.pdf
[in tema di ammissibilità del ricorso in Cassazione avverso il decreto del Tribunale di liquidazione finale del compenso al commissario giudiziale, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 11 novembre 2021, n. 33364 https://www.unijuris.it/node/5918; Corte di Cassazione, Sez. VI, 26 novembre 2020, n. 26894 https://www.unijuris.it/node/5453; Cassazione civile, Sez. I, 18 Gennaio 2019, n. 1394 https://www.unijuris.it/node/4833; Cassazione civile, Sez. I , 16 giugno 2010, n. 14581 https://www.unijuris.it/node/1122 e Cassazione civile, sez. I , 22 luglio 2011, n. 16136 https://www.unijuris.it/node/1223 in tema di competenza del tribunale a decidere del compenso spettante al commissario giudiziale anche dopo l'estinzione del concordato preventivo in quanto soggetto diverso dagli ausiliari del giudice: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 20 luglio 2021, n. 20762 https://www.unijuris.it/node/5990; in tema di inammissibilità di una liquidazione cumulativa dei compensi spettanti al commissario giudiziale e al liquidatore giudiziale in ragione della diversità dei rispettivi ruoli e di criteri per stabilirne il compenso spettante: Corte di Cassazione, Sez. VI civ., 11 marzo 2021, n. 6806 https://www.unijuris.it/node/5650 e Cassazione civile, Sez. I, 20 Aprile 2016, n. 7973 https://www.unijuris.it/node/3804].