Corte di Cassazione (5988/2023) – Società fallita in Svizzera: parte creditrice, laddove autorizzata dal Fallimento, può, in conformità della legge federale di quella nazione, esperire in proprio azione revocatoria.
Corte di Cassazione, Sez. III civ., 28 febbraio 2023, n. 5988 – Pres. Luigi Alessandro Scarano, Rel. Giuseppe Cricenti.
Legge federale svizzera sull’esecuzione e il fallimento - Azione revocatoria nei confronti di società fallita in quella nazione – Proposizione da parte di un creditore in nome proprio e nel proprio interesse - Necessità di una preventiva autorizzazione da parte del Fallimento – Ammissibilità - Fondamento.
Il combinato disposto degli artt. 260 e 285 della legge federale svizzera sull'esecuzione e il fallimento consente al creditore, a seguito di apposita autorizzazione, di agire in revocatoria, in nome e per conto proprio, nei confronti del fallito, vertendosi in un'ipotesi non già di sostituzione processuale ma di vera e propria cessione dei diritti della massa. (Massima ufficiale) [nello specifico, la Corte ha pertanto riconosciuto, in particolare, che l'azione revocatoria proposta da una società creditrice nei confronti di altra società fallita in Svizzera dopo aver ottenuto dal Fallimento, come previsto dalla legge federale di quella nazione, apposita autorizzazione a promuoverla nell'interesse della massa, non aveva violato l'art. 81 c.p.c., ossia la normativa sulla sostituzione processuale, in quanto si era trattato appunto di effettivo trasferimento alla creditrice del potere a far valere in giudizio un diritto proprio nei confronti della fallita]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)