Tribunale di Siracusa – Fallimento: il ricavato della vendita di un bene ipotecato spettante al creditore fondiario va decurtato, in prededuzione, oltre che delle spese specifiche, solo, pro quota, di quelle generali sostenute nell'interesse della massa.
Tribunale di Siracusa, Sez. Fallimentare, 06 marzo 2023 – Giudice Relatore Nicoletta Rusconi.
Fallimento – Vendita di un bene ipotecato – Ricavato – Diritto all'assegnazione da riconoscersi al creditore fondiario – Prededucibilità delle spese specifiche resesi necessarie – Preducibilità anche in proporzione delle spese generali – Spese affrontate nel corso della procedura nell'interesse collettivo dei creditori – Sole uscite che si possono considerare tali.
Una lettura sistematica delle norme di riferimento consente di escludere, sia alla luce del mero dato letterale, sia in considerazione della lettura combinata delle norme, che possa tracciarsi una regola di piena equivalenza tra “uscite di carattere generale” di cui all’art. 111ter L.F. e “crediti prededucibili” di cui all’art. 111bis L.F.. Ciò in quanto, qualora tutti i crediti prededucibili si dovessero considerare spese generali da soddisfarsi ai sensi dell’art. 111 ter, comma 3, L.F., i creditori prededucibili verrebbero, in violazione di quanto previsto dall'art. 111 bis, comma 2. L.F., ai sensi della graduazione dei crediti prevista dall'art. 111 L.F., soddisfatti prima dei creditori prelatizi anche sul ricavato dalla vendita dei beni oggetto di pegno e ipoteca. Devono pertanto considerarsi prededucibili a titolo di spese generali e quindi gravare in proporzione anche sul ricavato della vendita di quei beni solo le spese sostenute nel corso della procedura fallimentare nell'interesse collettivo dei creditori e non anche quelle sostenute nell'interesse particolare di una categoria di creditori [nello specifico, il tribunale ha escluso che sul ricavato dalla vendita di un immobile ipotecato si dovessero soddisfare, prima del creditore fondiario titolare del relativo diritto d'ipoteca, taluni professionisti che avevano svolto in precedenza attività a favore del soggetto poi fallito per l'ammissione di due proposte di concordato preventivo]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)