Tribunale di Ancona – Fallimento e azione di responsabilità: inammissibilità del deferimento da parte dell'amministratrice convenuta del giuramento decisorio nei confronti di un terzo, chiamato in causa quale presunto amministratore di fatto.
Tribunale Ordinario di Ancona, Sez. Impresa, 27 marzo 2023 (data della pronuncia) – Pres. Rel. Gabriella Pompetti, Giud. Maria Federica Menervini e Andrea Marani.
Fallimento – Azione di responsabilità – Amministratrice convenuta - Deferimento del giuramento decisorio nei confronti di un terzo, presunto amministratore di fatto – Inammissibilità – Fondamento.
Con riferimento ad un'azione di responsabilità promossa dal curatore nei confronti dell'amministratrice della società fallita, risulta inammissibile il deferimento da parte della convenuta di un giuramento decisorio nei confronti di un terzo chiamato in causa, volto ad ottenere il riconoscimento della sua qualità, in epoca antecedente alla di lei nomina, di amministratore di fatto di quella società, così da essere tenuto a rimborsarle il 50% di quanto avrebbe dovuto eventualmente corrispondere alla curatela fallimentare; ciò, sia in quanto il giuramento che risulterebbe chiamato a prestare concernerebbe fatti che, anche se ammessi, non comporterebbero automaticamente l'accoglimento della domanda avanzata dal richiedente nei confronti dell'amministratrice, implicando invece una valutazione dei predetti da parte del Tribunale; sia in quanto i capitoli articolati sui quali il terzo sarebbe chiamato a prestare giuramento verterebbero sull'esistenza di un rapporto giuridico, quale è quello di amministratore di fatto, e non già, come necessario, su un fatto storico; sia, infine, in quanto, contravvenendo al divieto posto dall'art. 2739 c.c., il giuramento risulterebbe diretto a far confessare al terzo l'avvenuta commissione da parte sua di un fatto illecito. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)