Corte di Cassazione (8541/2023) – Natura non privilegiata ex art. 2751 bis c.c. del credito vantato a titolo di compenso per l’utilizzo di fonogrammi musicali relativi a prestazioni artistiche.

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Data di riferimento: 
24/03/2023

Cass., Sez. 1, 24 marzo 2023, n. 8541, Pres. Genovese, Est. Catallozzi

STATO PASSIVO – Istituto Mutualistico per la tutela degli Artisti, Interpreti ed Esecutori – Credito derivante dall’utilizzazione di fonogrammi musicali tutelati dal diritto d’autore – Natura privilegiata ex art. 2751 bis, n. 2, c.c. – Esclusione – Fondamento.

Il compenso dovuto dall’I.M.A.I.E. (Istituto Mutualistico per la tutela degli Artisti, Interpreti ed Esecutori, in liquidazione) all’esecutore o all’interprete di un’opera artistica, a fronte dell’utilizzazione economica, da parte dei terzi, dei fonogrammi su cui l’esecuzione è riprodotta, non trova titolo nello svolgimento di un’attività lavorativa (diversamente dai compensi pattuiti con il committente per la realizzazione dell’opera dell’ingegno), ma rinviene la sua giustificazione nell’esigenza di riservare a chi ha eseguito la prestazione la partecipazione ai benefici economici derivanti dallo sfruttamento della stessa, con la conseguenza che il relativo diritto di credito non gode del privilegio di cui all’art. 2751 bis, n. 2, c.c.  Massima Ufficiale

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-24-marzo-2023-n-8541-pres-genovese-est-catallozzi

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/29151.pdf

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: