Corte di Cassazione (6795/2023) – Subentro del curatore ex art. 66 L.F. in un’azione revocatoria ordinaria promossa nei confronti del debitore poi fallito in corso di causa: onere probatorio cui è tenuto e decorrenza della prescrizione.

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Data di riferimento: 
07/03/2023

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 07 marzo 2023, n. 6795 – Pres. Magda Cristiano, Rel. Francesco Terrusi.

Azione revocatoria ordinaria – Fallimento del debitore in corso di causa - Subentro del curatore al creditore originario nell'azione ex art. 66 L.F. nell'interesse della massa – Onere probatorio dell'eventus damni cui è tenuto – Contenuto e limite.

Azione revocatoria ordinaria – Fallimento del debitore convenuto in corso di causa - Subentro del curatore nell'azione –Prescrizione quinquennale ex art. 2903 c.c. - Decorrenza.

Qualora sia stata proposta un'azione revocatoria ordinaria per fare dichiarare inopponibile ad un singolo creditore un atto di disposizione patrimoniale compiuto dal debitore e, in pendenza del relativo giudizio sopravvenga il fallimento del debitore, la costituzione della curatela nel giudizio in corso segna solo il momento in cui diviene operante la legittimazione ex art. 66 L. fall. a proseguire l’azione già attribuita fuori dal fallimento al creditore, con la conseguenza che sul piano probatorio non è necessario dimostrare altro che il pregiudizio discendente dall’anteriorità del credito all’atto dispositivo, a prescindere dall’insinuazione di esso al passivo fallimentare. (Massima Ufficiale)

La prescrizione (quinquennale) dell'azione revocatoria, anche nei confronti della curatela fallimentare, decorre ai sensi dell'art. 2903 cod. civ., sempre dalla data dell'atto impugnato; e l'interruzione della prescrizione, a opera di uno dei creditori al quale il curatore sia subentrato, giova all’intera massa. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-7-marzo-2023-n-6795-pres-cristiano-est-terrusi

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/28995.pdf

[in tema di venir meno della legittimazione (come pure l'interesse) ad agire dell'attore originario in caso di azione ex art. 2901 cod. civ. proseguita al suo posto dal curatore del fallimento del debitore, cfr. in questa rivista: Cassazione, Sezioni Unite, 17 dicembre 2008 n. 29420 https://www.unijuris.it/node/1261].

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Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: