Tribunale di Bergamo - Il divieto di acquisire diritti di prelazione, come pure l’inibitoria delle azioni esecutive e cautelari, non può essere concesso erga omnes in sede di composizione negoziata.
Trib. Bergamo, 24 febbraio 2022, Est. Conca
Composizione negoziata – Misure protettive – Divieto di acquisire diritti di prelazione – Concessione erga omnes – Insussistenza.
Il divieto di acquisire diritti di prelazione, come pure l’inibitoria delle azioni esecutive e cautelari, in accordo con un già ben rappresentato indirizzo giurisprudenziale di merito (da ultimo Trib. Roma, ord. 3.2.2022), in sede di composizione negoziata – come noto non qualificabile quale procedura concorsuale – non può essere concesso erga omnes, bensì – selettivamente – solo nei confronti dei creditori specificamente individuati dal ricorrente, in quanto, da un lato, titolari di una posizione suscettibile di pregiudicare la par condicio creditorum (ed invero, nel caso di specie, trattasi di creditori già muniti di decreto ingiuntivo, perlopiù anche provvisoriamente esecutivo) e, in secondo luogo, perché posti in grado di contraddire la domanda, come pure successivamente non solo facoltizzati ex lege, ma anche nell’effettiva possibilità di richiedere la revoca delle misure medesime, fermo restando che alla selezione da parte del ricorrente dei creditori controinteressati consegue ex lege la coerente perimetrazione delle misure, posto che ai sensi dell’art. 7, co. 4, “se le misure protettive o i provvedimenti cautelari richiesti incidono sui diritti dei terzi costoro devono essere sentiti”.
https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-bergamo-24-febbraio-2022-est-conca
[Cfr in questa rivista la citata Tribunale di Roma, Sez. Fallimentare, 03 febbraio 2022 – https://www.unijuris.it/node/6034 ]