Corte di Cassazione - Irragionevole durata del fallimento ed equa riparazione per il creditore insinuato al passivo.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - SEZIONE PRIMA CIVILE - Sentenza n. 10659 del 3 maggio 2010
Dott. CARNEVALE Corrado - Presidente -
Dott. CECCHERINI Aldo - rel. Consigliere -
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere -
Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere -
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere -
In tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo, la L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 4, nella parte in cui prevede la facoltà di agire per l'indennizzo in pendenza del processo presupposto, non consente di far decorrere il relativo termine di prescrizione prima della scadenza del termine decadenziale previsto dal medesimo art. 4 per la proposizione della domanda, in tal senso deponendo, oltre all'incompatibilità tra la prescrizione e la decadenza, se riferite al medesimo atto da compiere, la difficoltà pratica di accertare la data di maturazione del diritto, avuto riguardo alla variabilità della ragionevole durata del processo in rapporto ai criteri previsti per la sua determinazione, nonchè il frazionamento della pretesa indennitaria e la proliferazione di iniziative processuali che l'operatività della prescrizione in corso di causa imporrebbe alla parte, in caso di ritardo ultradecennale nella definizione del processo. GF - Riproduzione riservata-
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Corte di cassazione 3 maggio 2010 n. 10659.pdf | 47.11 KB |