Tribunale di Salerno - Giudizio di conferma delle misure protettive riferito alla concretezza ed alla ragionevolezza che devono positivamente connotare le iniziative di superamento della crisi di impresa nella composizione negoziata.
Tribunale di Salerno, 07 Febbraio 2023, Est. Serretiello.
Composizione negoziata della crisi d'impresa - Giudizio di conferma delle misure protettive - Concretezza e ragionevolezza che devono positivamente connotare le iniziative di superamento della crisi di impresa.
Il tribunale non è tenuto a confermare le misure protettive quando, pur ritenendo il raggiungimento del risanamento di impervia realizzazione, l'alternativa liquidatoria riuscirebbe a soddisfare in minima parte le aspettative dei creditori, né il giudizio del tribunale in questo ambito deve essere unicamente rivolto a verificare che il risanamento non appaia un obbiettivo manifestamente implausibile in ragione della palese inettitudine del progetto di piano di risanamento imbastito dall'imprenditore. Infatti, le regole di giudizio sono incompatibili con tratti di "concretezza" e "ragionevolezza" che devono positivamente connotare le iniziative di superamento della crisi di impresa nella composizione negoziata.
https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/28832.pdf
[cfr in questa rivista le citate, in senso contrario, Tribunale Ordinario di Bologna, Sez. IV civ. e procedure concorsuali, 08 novembre 2022 – https://www.unijuris.it/node/6548 e Tribunale di Modena, Sez. III civ. Crisi e Insolvenza, 03 dicembre 2022 (data della pronuncia) – https://www.unijuris.it/node/6616]
Tribunale di Salerno, 07 Febbraio 2023. Est. Serretiello.
Composizione negoziata della crisi d'impresa - Giudizio di conferma delleMisure protettive - concretezza ed alla ragionevolezza che devono positivamente connotare le iniziative di superamento della crisi di impresa.
Il tribunale non è tenuto a confermare le misure protettive quando, pur ritenendo il raggiungimento del risanamento di impervia realizzazione, l'alternativa liquidatoria riuscirebbe a soddisfare in minima parte le aspettative dei creditori, né il giudizio del tribunale in questo ambito deve essere unicamente rivolto a verificare che il risanamento non appaia un obbiettivo manifestamente implausibile in ragione della palese inettitudine del progetto di piano di risanamento imbastito dall'imprenditore. Infatti, le regole di giudizio sono incompatibili con tratti di "concretezza" e "ragionevolezza" che devono positivamente connotare le iniziative di superamento della crisi di impresa nella composizione negoziata.
https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/28832.pdf
[cfr in questa rivista le citate, in senso contrario, Tribunale Ordinario di Bologna, Sez. IV civ. e procedure concorsuali, 08 novembre 2022 – https://www.unijuris.it/node/6548 e Tribunale di Modena, Sez. III civ. Crisi e Insolvenza, 03 dicembre 2022 (data della pronuncia) – https://www.unijuris.it/node/6616]