Tribunale di Livorno – Composizione negoziata della crisi: accertamento che l'autorità giudiziaria chiamata alla conferma delle misure protettive è tenuta a svolgere perché il ricorrente possa avere accesso alla procedura.

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Data di riferimento: 
08/02/2023

Tribunale di Livorno, Ufficio concorsuale, 08 febbraio 2023 (data della pronuncia) – Giud. Sergio Garofalo.

Composizione negoziata della crisi – Ricorso per la conferma delle misure protettive – Obiettivo del risanamento volto a consentire all'impresa di permanere sul mercato – Presupposto richiesto per veder accolta quella richiesta – Accertamento in tal senso da eseguirsi da parte dell'autorità giudiziaria.

La ragionevole perseguibilità del risanamento dell'impresa, da intendersi come riequilibrio finanziario e patrimoniale che consenta alla stessa di restare sul mercato, costituisce il necessario presupposto che, in sede di composizione negoziata della crisi, deve essere accertato dall'autorità giudiziaria chiamata alla conferma delle misure protettive; ne consegue che l'obiettivo di quella procedura non può essere che quello di conseguire, attraverso la continuità dell'attività da parte dello stesso imprenditore o la cessione dell'azienda a terzi (da realizzarsi quale soluzione individuata nel corso delle trattative con i creditori come facilitate dall'esperto), quel risultato, non quello della mera ristrutturazione della situazione debitoria attraverso la liquidazione disaggregata del compendio aziendale [nello specifico il Tribunale ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per la conferma delle misure protettive in quanto la società ricorrente aveva ceduto l'azienda ben ventidue mesi prima dell'accesso alla composizione negoziata e indipendentemente da un delineato processo di risanamento, rimanendo proprietaria di terreni parte dei quali concessi in affitto al  cessionario dell'azienda, ragion per cui non di un percorso volto alla composizione negoziata della crisi poteva trattarsi ma tutt'al più di un'ipotesi di ristrutturazione dell'indebitamento che, non potendo prescindere d'accordo con i creditori, non poteva in quel caso parimenti configurarsi stante che i creditori principali avevano manifestato la propria contrarietà all’ipotesi prospettata]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-livorno-8-febbraio-2023-est-garofalo

https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/28858/CrisiImpresa?La-cessione-dell%27attivit%C3%A0-che-non-abbia-portato-al-risanamento-impedisce-l%27accesso-alla-composizione-negoziata-della-crisi-d%27impresa

[cfr. in questa rivista: Tribunale di Bergamo, 15 marzo 2022 https://www.unijuris.it/node/6251 e  Tribunale di Roma, 10 ottobre 2022 https://www.unijuris.it/node/6524]. 

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza