Corte di Cassazione (1285/2023) – Risoluzione del concordato preventivo e interesse ad agire.
Corte di Cassazione, sez. I, 17 gennaio 2023, n. 1285 – Pres. rel. dott. Andrea Zuliani
Concordato preventivo – Interpretazione – Disciplina dei contratti – Applicazione.
Concordato preventivo – Risoluzione – Interesse ad agire – Sussistenza.
Concordato preventivo – Risoluzione – Termine.
Le disposizioni sull’interpretazione dei contratti (artt. 1362 e ss. c.c.) trovano applicazione anche con riguardo al concordato preventivo, la cui forza di legge nella regolazione dell’insolvenza si fonda innanzitutto (quantunque non solo) sull’incontro delle volontà del debitore e dei creditori concorsuali. L’interpretazione del contratto è una questione di fatto che non può essere riproposta in sede di legittimità, se non sotto il profilo della violazione dei canoni legali o del difetto assoluto di motivazione. (Giulia Gabassi – Riproduzione riservata)
L’interesse ad agire sotteso all’azione di risoluzione del concordato preventivo ex art. 186 l.f. va inteso quale utilità giuridica della tutela giudiziaria richiesta e non quale utilità economica che il creditore voglia o possa ottenere con la predetta domanda. Ne discende la legittimazione e l’interesse del creditore ad agire per la risoluzione del concordato ove sussistano i presupposti previsti dall’art. 186 l.f. indipendentemente dalla sussistenza di un vantaggio economico connesso alla risoluzione stessa. (Giulia Gabassi – Riproduzione riservata)
In tema di concordato preventivo, pur dovendosi riconoscere, in capo ai creditori, il diritto di agire per la risoluzione nel caso in cui sia emersa l’impossibilità di soddisfarli nella misura proposta ed omologata, a prescindere dalla scadenza dei termini di adempimento delle obbligazioni concordatarie, non è consentito individuare un "dies a quo" del termine di decadenza della suddetta azione anticipato rispetto a quello previsto dall’art. 186, comma 3, l. fall. [conf. Cass. n. 14601/2019]
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Corte di Cassazione 17.01.2023 n. 1285.pdf | 2.27 MB |