Tribunale di Pisa – Concordato preventivo con riserva e istanza di conferma delle misure protettive formulata congiuntamente alla domanda di concessione dei termini: riscontro dei requisiti del fumus boni juris e del periculum in mora.

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Data di riferimento: 
08/02/2023

Tribunale di Pisa, Sez. procedure concorsuali, 08 febbraio 2023 (data della pronuncia) -  Giudice designato Marco Zinna.

Concordato preventivo con riserva – Domanda di concessione dei termini – Contestuale istanza di conferma delle misure protettive - Natura cautelare del giudizio che ne consegue – Requisiti del fumus boni juris e del periculum in mora – Sussistenza - Riscontro da eseguirsi tenendo conto della particolarità del caso in esame.

Laddove con riferimento ad una procedura di concordato preventivo con riserva ex artt. 40 e 44 CCI, congiuntamente alla domanda di concessione dei termini di cui all'art. 44, CCI il ricorrente abbia presentato altresì istanza per la conferma delle misure protettive cd. tipiche ai sensi del combinato disposto degli artt. 54, comma 2. e 55 CCI, il procedimento giudiziale che ne consegue si deve ritenere abbia  natura latu sensu cautelare, come confermato anche dalla norma di cui all'art. 55 CCI, che, in tema di rito applicabile, richiama, per l'appunto, la disciplina del rito cautelare uniforme (art. 669 terdecies c.p.c.). Ne consegue la necessaria verifica dei presupposti, tipici del cautelare, del fumus boni iuris e del periculum in mora,sottesi alla domanda giudiziale, da declinare secondo le peculiarità del giudizio in esame [in ragione di ciò, il Tribunale con riferimento al primo di quei requisiti ha osservato che, nel caso di specie, essendo la domanda di concordato preventivo stata presentata dal ricorrente ai sensi dell'art. 44 CCI, id est con la riserva di depositare, nel termine  dallo stesso indicato, la proposta e l'accordo, e stante l'impossibilità di conoscere all'attualità il progetto concordatario, l'esame del fumus boni iuris non avrebbe che potuto limitarsi ed esaurirsi in un primo vaglio di ammissibilità della domanda; quanto al secondo, ha sottolineato che  rappresentava  massima di esperienza quella per cui l'esercizio di azioni esecutive e cautelari in danno dell'impresa in concordato, avendo per l'effetto di disgregare il patrimonio aziendale, rendevano sostanzialmente impossibile l'avvio della procedura concordataria in quanto  determinavano l'indisponibilità delle risorse necessarie all'imprenditore da mettere a disposizione dei propri creditori, ed ha pertanto concluso, quanto al periculum in mora, che andava anch'esso valutato nella particolare dimensione che assumeva nella particolare procedura in esame, onde quelle misure dovevano considerarsi come rivolte a riconoscere all'impresa in crisi una chance che la domanda prenotativa di quello strumento di regolazione della crisi potesse tradursi nell'avvio della relativa procedura di omologa]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/28746.pdf

[cfr. in questa rivista: Tribunale di Avellino, Sez. I civ., 16 maggio 2022 https://www.unijuris.it/node/6300 e Tribunale di Milano, Sez. II civ., 17 gennaio 2022 https://www.unijuris.it/node/6022].

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza