Corte di Cassazione (3014/2023) Concordato preventivo: legittimità della notifica in corso di procedura di una cartella esattoriale in quanto non comporta l'avvio di una procedura esecutiva, inammissibile ai sensi dell'art. 168 L.F.
Corte di Cassazione, Sez. V tributaria, 01 febbraio 2023, n. 3014 – Pres. Enrico Manzon, Rel. Filippo D'Aquino.
Concordato preventivo – Notifica di una cartella esattoriale in corso di procedura - Ammissibilità – Fondamento.
La cartella di pagamento incorpora in sé sia funzioni di titolo esecutivo, sia di precetto di pagamento ma non determina necessariamente l'inizio della procedura esecutiva, per cui non rientra nel divieto di cui all'art. 168 L.F. che, con riferimento alla procedura di concordato preventivo, prevede il divieto di inizio o prosecuzione delle procedure esecutive, non ammesse sui beni acquisiti all’attivo concorsuale; pertanto, deve ritenersi consentita la notificazione di una cartella esattoriale al contribuente anche dopo l'apertura di quella procedura, posto che la cartella, stante il suo contenuto non solo precettivo ma anche descrittivo del credito incorporato, può costituire strumento per l’accertamento del credito, che rappresenta il presupposto necessario per la partecipazione dell'Amministrazione finanziaria alla procedura concorsuale, o, comunque, per l’opponibilità dello stesso agli altri creditori; ne consegue che l’emissione della cartella in quel contesto diviene per il creditore erariale strumento non solo valido ai fini della partecipazione alla fase distributiva, ma anche ai fini dell’espressione del diritto di voto. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/28671.pdf
in tema di ammissibità della notificazione della cartella esattoriale dopo l'apertura della procedura concorsuale ed, in particolare, dopo l’apertura di una procedura concordataria, posto che l'accertamento del credito da parte dell'Amministrazione finanziaria è condizione per la partecipazione della stessa alla procedura concorsuale, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. Tributaria Civile, 25 ottobre 2022, n. 31560 https://www.unijuris.it/node/6582 e Cass., Sez. 5, 21 aprile 2022, n. 12759 https://www.unijuris.it/node/6273; per altri aspetti richiamati nella parte motiva, cfr. in particolare in tema di necessità che il presupposto impositivo risulti anteriore all'apertura del concordato: Corte di Cassazione, Sez.V tributaria, 06 novembre 2020, n. 24880 https://www.unijuris.it/node/5431; Corte di Cassazione, Sez.V tributaria, 04 aprile 2019, n. 9440 https://www.unijuris.it/node/4655; Corte di Cassazione, Suez. V civ. - Tributaria, 11 marzo 2021, n. 6846 https://www.unijuris.it/node/5584 e Corte di Cassazione, Sez. I civ., 14 giugno 2019, n. 16112 https://www.unijuris.it/node/5245].