Corte di Cassazione (3053/2023) – Notificazione al solo Commissario giudiziale di una cartella esattoriale emessa nei confronti di una società in concordato preventivo: ipotesi di nullità da considerarsi però eventualmente sanabile.

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Data di riferimento: 
01/02/2023

Corte di Cassazione, Sez. V tributaria, 01 febbraio 2023, n. 3053- Pres. Enrico Manzon, Rel. Filippo D'Aquino.

Notificazione di un atto – Esecuzione da considerarsi inesistente o nulla – Criterio distintivo – Insistenza o meno in astratto di un collegamento tra destinatario e luogo della notificazione – Possibile sanatoria nel solo caso della nullità.

Società in concordato preventivo – Cartella esattoriale emessa nei suoi confronti - Notifica al solo al Commissario giudiziale – Nullità – Proposizione di ricorso tributario da parte della società - Invalidità da considerarsi sanata.

Per costante giurisprudenza della Cassazione la notifica di un atto può considerarsi inesistente (la cui notificazione è insanabile) e non anche nulla ove manchi un astratto collegamento tra luogo di esecuzione della notifica e destinatario della stessa; solo nel caso in cui manchi qualsiasi astratto criterio di collegamento può pertanto predicarsi, in relazione al luogo o all’indirizzo di notificazione, l’inesistenza e l’insanabilità della notificazione stessa dell’atto, laddove, viceversa, ove risulti un criterio di collegamento tra luogo della notificazione e destinatario, la notificazione dell’atto, ancorché nulla, deve ritenersi sanabile e sanata per effetto della proposizione del ricorso, per raggiungimento dello scopo. (Pierluigi Ferrini -Riproduzione riservata)

La notificazione di una cartella di pagamento nei confronti di una società in concordato preventivo, ove eseguita nei confronti del solo Commissario giudiziale, deve ritenersi nulla in quanto effettuata a soggetto che non riveste alcuna carica rappresentativa della società; tuttavia, la notifica non può ritenersi inesistente, attesi i compiti attribuiti al Commissario giudiziale al fine di verificare l’esistenza del credito erariale, sia in relazione al computo delle maggioranze e della formazione delle classi, sia in relazione alla fattibilità della proposta concordataria. Ne consegue che la tempestiva proposizione del ricorso tributario da parte della società sana la nullità della notificazione. (Principio di diritto)

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/28670.pdf

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-trib-1-febbraio-2023-n-3053-pres-manzon-est-d-aquino

 

 

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