Corte di Cassazione (2552/2023) – Azione revocatoria ordinaria: la circostanza che il debitore abbia utilizzato una parte del ricavato della vendita di un proprio immobile per estinguere debiti scaduti non esclude il requisito dell' eventus damni.
Corte di Cassazione, Sez. VI civ. - 3, 27 gennaio 2023, n. 2552 – Pres. Antonietta Scrima, Rel. Maeco Dell'Utri.
Vendita da parte del debitore di un proprio immobile – Creditore – Esperimento di azione revocatoria – Utilizzo di parte del ricavato della vendita da parte del debitore per estinguere altri debiti scaduti - Mancato utilizzo del residuo – Circostanza determinare per escludere l'insussistenza dell'evenus damni – Revocabilità dell'alienazione.
È assoggettabile ad azione revocatoria ordinaria, ai sensi dell'art. 2901 c.c., l'alienazione di un bene immobile da parte del debitore, anche se il relativo prezzo sia stato destinato, in parte, al pagamento di debiti scaduti del venditore-debitore, non potendo tale circostanza ex se escludere la sussistenza dell'"eventus damni". (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che, nel rigettare la domanda avanzata dal creditore ai sensi dell'art. 2901 c.c., aveva rilevato che il debitore aveva venduto il proprio immobile e utilizzato una parte del prezzo ricavato per l'estinzione di debiti scaduti, senza però accertare l'eventuale rilevanza del residuo patrimoniale rimasto al debitore ai fini della tutela delle ragioni creditorie). (Massima Ufficiale)