Tribunale di Tempio Pausania – Concordato con continuità che preveda un'assai modesta percentuale di soddisfazione dei creditori: limite della valutazione che il tribunale è chiamato a compiere laddove la proposta risulti essere stata approvata.

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Data di riferimento: 
14/02/2023

Tribunale Ordinario di Tempo Pausania, 14 febbraio 2023 – Pres. Rel. Cecilia Marino, Giud. Federica Benvenuti e Silvia Campesi.  

Concordato preventivo con continuità aziendale – Previsione di una assai modesta soddisfazione dei creditori - Approvazione da parti di quelli – Tribunale - Verifica a fini omologativi della funzionalità giuridica e sostanziale della proposta – Limite – Fondamento.

Con riferimento ad una proposta di concordato in continuità aziendale a c.d. “esecuzione immediata”, che preveda il pagamento dei creditori concorsuali subito dopo l’omologa del concordato tramite la distribuzione ai medesimi delle risorse già realizzate a tale data, pure per il tramite di operazioni straordinarie poste in essere nel corso della procedura, che sia stata approvata dai creditori nonostante la percentuale di soddisfazione loro riservata risultasse assai modesta [nello specifico pari all'1%, pur col vantaggio di non dover attendere tempi lunghi per essere liquidati], si deve ritenere che non sussista la possibilità per il Tribunale di indagare sulla convenienza economica della proposta, né sulle motivazioni che hanno determinato in concreto i creditori ad esprimere voto favorevole, dovendo solo il tribunale prendere atto che la percentuale offerta è stata valutata meritevole dai creditori in sede di votazione, sempre che la prosecuzione dell’impresa sia “funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori”, ciò in quanto la dizione dell'art. 186 bis L.F. deve essere interpretata evolutamente  alla luce anche del CCII, che prevede all’art. 47, lett. b), letto a contrariis, che il piano deve essere idoneo (o meglio: non manifestamente inidoneo) alla soddisfazione dei creditori e alla conservazione dei valori aziendali. Alla luce di questo secondo presupposto si deve infatti ritenere, con riferimento ad una proposta di concordato con continuità aziendale, che, al fine di riconoscerne in concreto la funzionalità giuridica e sostanziale, non rileva solo l’interesse immediato dei creditori ma anche quello mediato per gli stessi e per tutti gli interessati coinvolti (quali i dipendenti e le loro famiglie, i fornitori e le imprese che a qualunque titolo, a ragione del flusso di denaro riversato sul territorio, potrebbero risultare direttamente o indirettamente avvantaggiate), che quindi, in definitiva, rilevano  a tal fine gli interessi di tutta la comunità. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-tempio-pausania-14-febbraio-2023-pres-est-marino

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https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/28807/CrisiImpresa?Concordato-preventivo-in-continuit%C3%A0-aziendale-a-c.d.-%27esecuzione-immediata%27

 
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Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: