Tribunale di Napoli - Fallimento e azione di responsabilità promossa dal curatore nei confronti degli amministratori: considerazioni in tema di modalità di quantificazione del danno risarcibile.
Tribunale di Napoli, Sez. III civ. specializzata in materia di imprese, 14 dicembre 2022 (data della pronuncia) – Pres. Nicola Graziano, Rel. Ilaria Grimaldi, Giud. Viviana Criscuolo.
Fallimento – Azione di responsabilità – Liquidazione del danno in via equitativa – Mancanza o irregolarità delle scritture contabili – Presupposto necessario.
Azione di responsabilità verso gli amministratori - Criterio della differenza dei netti patrimoniali - Natura equitativa – Applicabilità da parte del giudice - Incompletezza dei dati contabili ovvero notevole anteriorità della perdita del capitale sociale rispetto alla dichiarazione di fallimento – Condizione necessaria
Con riferimento all'azione di responsabilità ex art. 146 L.F., intentata dal curatore nei confronti degli amministratori di società di capitali fallita come riconducibile alla attività posta in essere dopo il verificarsi di una causa di scioglimento ex art. 2484, primo comma,n. 4, c.c., consistente nel compimento, dopo tale evento, di atti di gestione non aventi una finalità meramente conservativa del patrimonio sociale, si deve ritenere che solo ove la mancanza (o irregolare tenuta) delle scritture contabili renda difficile una quantificazione ed una prova precisa del danno che sia di volta in volta riconducibile ad un ben determinato inadempimento loro imputabile, lo stesso curatore potrà invocare a proprio vantaggio la disposizione dell'art. 1226 c.c. e, perciò, chiedere al giudice di provvedere ad una liquidazione del danno in via equitativa. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata.).
Non è giustificata, in sede di azione di responsabilità promossa nei confronti degli amministratori di di una società di capitali fallita che abbiano compiuto, dopo il verificarsi di una causa di scioglimento, attività gestoria non avente finalità meramente conservativa del patrimonio sociale ai sensi dell'art. 2486 c.c. (circostanza questa che il curatore non è tenuto a provare, essendo sufficiente che fornisca la prova del compimento da parte degli stessi di atti negoziali), la liquidazione del danno applicando tout court il criterio della perdita incrementale derivante dalla prosecuzione dell'attività, perché non tutta la perdita riscontrata dopo il verificarsi della causa di scioglimento può essere riferita alla prosecuzione dell'attività medesima, in quanto delle perdite si sarebbero potute produrre anche nel caso l’impresa fosse stata posta regolarmente e tempestivamente in liquidazione e potendo delle perdite comunque prodursi anche in pendenza della liquidazione o durante il fallimento, atteso che l’aggravamento del dissesto ben può derivare, per il solo fatto della svalutazione dei cespiti aziendali in ragione del venir meno dell'efficienza produttiva e dell'operatività dell'impresa, quanto meno in parte, anche nel corso dell'ordinario svolgimento delle operazioni di liquidazione, ed il danno non va commisurato neppure alla differenza tra attività e passività accertate in sede concorsuale, ma va determinato in relazione alle conseguenze immediate e dirette delle violazioni contestate, potendo il giudice ricorrere in via equitativa al criterio presuntivo della differenza dei netti patrimoniali nel solo caso di impossibilità di una ricostruzione analitica dovuta all'incompletezza dei dati contabili ovvero alla notevole anteriorità della perdita del capitale sociale rispetto alla dichiarazione di fallimento. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/28668.pdf
[con riferimento alla prima massima, e alla giurisprudenza formatasi prima delle modifiche introdotte di recente all’art. 2486 c.c, mediante introduzione ad opera del D. Lgs. 14/2019 di un terzo comma, cfr. in questa rivista: Cass., Sez. 1, 5 gennaio 2022, n. 198 https://www.unijuris.it/node/6064 e Cassazione civile, sez. un., 6 maggio 2015, n. 9100 https://www.unijuris.it/node/2606; con riferimento alla seconda massima: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 11 maggio 2022, n. 14873 https://www.unijuris.it/node/6398].