Tribunale di Torino – La normativa emergenziale legata agli effetti della pandemia da Covid 19 non ha previsto l'esenzione delle banche dall'onere di verificare il merito creditizio del richiedente un finanziamento garantito dal Fondo PMI.
Tribunale Ordinario di Torino, Sez. VI civ., 04 ottobre 2022 – Pres. Manuela Massino, Rel. Carlotta Pittaluga, Giud. Stefano Miglietta.
Diffondersi dalla pandemia da Covid 19 – Conseguenti danni sofferti dalle imprese – Interventi statali di sostegno alle piccole e medie imprese – Riconoscimento di finanziamenti garantiti dal Fondo di Garanzia – Successivo fallimento di una impresa già beneficiaria - Banca finanziatrice – Insinuazione al passivo del credito per la restituzione della somma mutuata – Rigetto di tale istanza – Fondamento - Mancato riscontro a suo tempo da parte della banca del merito creditizio di quella impresa – Onere cui era tenuta pur in presenza della normativa emergenziale – Decisione da considerarsi giustificata.
Dal momento che il D.L. n. 23/2020 (c.d. Decreto liquidità), convertito in legge dalla L. 40/2020, non ha previsto espressamente una deroga, per le banche che concedano finanziamenti garantiti dal Fondo di Garanzia "PMI" alle imprese danneggiate dall'emergenza sanitaria Covid-19, all'obbligo di valutare il merito creditizio del richiedente (se non in relazione ad operazioni di microcredito ex art. 111 TUB per le nuove PMI che non abbiano bilanci che consentano tale valutazione) e stante che la normativa emergenziale ha riferito la non necessità di tale valutazione solo con riferimento alla concessione della garanzia da parte di detto Fondo, si deve ritenere che giustificatamente non sia stato riconosciuto ad una banca finanziatrice il diritto di insinuarsi al passivo della beneficiaria, in seguito fallita, laddove non abbia effettuato quel doveroso riscontro in sede di riconoscimento del prestito come garantito, ciò a maggior ragione in un caso, come quello di specie, in cui avrebbe potuto, con la dovuta diligenza, rendersi conto dello stato di insolvenza o comunque di grave crisi in cui già all'epoca dell'erogazione la stessa richiedente versava. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/28558.pdf
[in tema di illiceità e contrarietà a norme imperative della concessione di un finanziamento ad un soggetto insolvente, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 05 agosto 2020, n. 16706 https://www.unijuris.it/node/5294; in tema di responsabilità della banca erogatrice in caso di concessione abusiva di credito: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 20 aprile 2017 n. 9983 https://www.unijuris.it/node/3402; Corte di Cassazione, Sez. I civ., 30 giugno 2021, n. 18610 https://www.unijuris.it/node/5749 e Corte di Cassazione, Sez. I civ., 14 settembre 2021, n. 24725