Corte di Cassazione (3316/2023) – Termine decadenziale per la proposizione del reclamo avverso il decreto di chiusura del fallimento ai sensi dell'art. 119 L.F.

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Data di riferimento: 
03/02/2023

Cass., Sez. 1, 3 febbraio 2023, n. 3316, Pres. Cristiano, Est. Tricomi

Chiusura del fallimento - Reclamo avverso il decreto che la dispone - Termine decadenziale ex art. 327 c.p.c. - Applicabilità.

Al decreto di chiusura del fallimento è applicabile il principio alla stregua del quale i reclami alla corte d'appello avverso i provvedimenti del tribunale fallimentare devono essere proposti, indipendentemente dalla relativa notificazione, entro il termine decadenziale dal deposito previsto in via generale dall'art. 327 c.p.c., il cui ambito applicativo dev'essere esteso anche alla materia fallimentare con riguardo ai provvedimenti decisori del giudice delegato o del tribunale, trattandosi di una norma che costituisce espressione di un principio generale diretto a garantire, sul piano processuale, certezza e stabilità ai rapporti giuridici. 

Massima Ufficiale

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-3-febbraio-2023-n-3316-pres-cristiano-est-tricomi

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/28903.pdf

[Cfr in questa rivista anche Corte di Cassazione, Sez. II civ., 16 maggio 2022, n. 15547 – https://www.unijuris.it/node/6350 ]

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: