Corte di Cassazione (3316/2023) – Termine decadenziale per la proposizione del reclamo avverso il decreto di chiusura del fallimento ai sensi dell'art. 119 L.F.
Cass., Sez. 1, 3 febbraio 2023, n. 3316, Pres. Cristiano, Est. Tricomi
Chiusura del fallimento - Reclamo avverso il decreto che la dispone - Termine decadenziale ex art. 327 c.p.c. - Applicabilità.
Al decreto di chiusura del fallimento è applicabile il principio alla stregua del quale i reclami alla corte d'appello avverso i provvedimenti del tribunale fallimentare devono essere proposti, indipendentemente dalla relativa notificazione, entro il termine decadenziale dal deposito previsto in via generale dall'art. 327 c.p.c., il cui ambito applicativo dev'essere esteso anche alla materia fallimentare con riguardo ai provvedimenti decisori del giudice delegato o del tribunale, trattandosi di una norma che costituisce espressione di un principio generale diretto a garantire, sul piano processuale, certezza e stabilità ai rapporti giuridici.
Massima Ufficiale
https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/28903.pdf
[Cfr in questa rivista anche Corte di Cassazione, Sez. II civ., 16 maggio 2022, n. 15547 – https://www.unijuris.it/node/6350 ]