Corte di Cassazione (524/2023) – Revocabilità da parte del curatore, che dimostri tale circostanza, dell’atto dispositivo del datore di lavoro poi fallito che pregiudichi il TFR degli ex dipendenti.

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Data di riferimento: 
11/01/2023

Corte di Cassazione, Sez. II civ., 11 gennaio 2023, n. 524 – Pres. Rosa Maria Di Virgilio, Rel. Giuseppe Dongiacomo.

Fallimento di un datore di lavoro – Atto dispositivo precedentemente posto in essere – Tfr spettante ai dipendenti – Curatore – Revocabilità di tale atto – Possibile compromissione del diritto di quelli – Onere della prova.

Il lavoratore dipendente, quale creditore sotto condizione del TFR, è senz’altro legittimato, anche se il rapporto di lavoro non è ancora formalmente cessato, a proporre revocatoria ordinaria ex art. 2901, primo comma, c.c. avverso l’atto di disposizione patrimoniale con il quale il datore di lavoro, debitore della somma fino a quel momento maturata a tale titolo, pregiudichi le sue ragioni. Allo stesso modo si deve ritenere possa farlo, in caso di fallimento del datore di lavoro, ai sensi dell'art. 66 L.F., il curatore, allegando e dimostrando che la pretesa al trattamento di fine rapporto di uno o più dipendenti, come effettivamente maturata in epoca anteriore all’atto impugnato, seppur inesigibile perché il rapporto di lavoro di quello o quelli era in quel momento ancora in corso di svolgimento, risultava essere stata pregiudicata dal  compimento da parte del datore di lavoro di  un atto di disposizione patrimoniale [al riguardo la Corte ha sottolineato che il trattamento di fine rapporto costituisce a tutti gli effetti, l'oggetto di un diritto di credito certo e liquido del quale il dipendente consegue la titolarità già nel corso del rapporto di lavoro sebbene la sua esigibilità sia subordinata alla cessazione del rapporto stesso, come in particolare conseguente alla dichiarazione di fallimento, onde laddove il curatore dimostri l'insufficienza in quel momento del patrimonio del datore di lavoro fallito a soddisfare i lavoratori dipendenti, l'atto dispositivo posto precedentemente in essere dallo stesso può considerarsi ex art. 66 L.F. revocabile in quanto tale da porre a rischio le esigenze creditorie di quelli]  (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.fallimentiesocieta.it/site/default/files/Cass.%20Civ.%20.%20524.pdf

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-2-11-gennaio-2023-n-524-pres-di-virgilio-est-dongiacomo

https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/28704/CrisiImpresa?Revocatoria-ord...

[con riferimento alla differenza  esistente tra l'azione di inefficacia ex art. 66, comma 1, L.F. e quella ex art. 2901 c.c. solo quanto ad effetti, legittimazione e competenza, ma all'equiparabilità per tutto i restanti aspetti, e di onere della prova gravante sul curatore, al fine della dimostrazione dell'eventus damni, dell'insufficienza del patrimonio del fallito a soddisfare le ragioni dei creditori, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 22 novembre 2021, n. 36033  https://www.unijuris.it/node/5935 e con riferimento a tale onere probatorio, anche: Cassazione civile, sez. I, 18 Aprile 2018, n. 9565 https://www.unijuris.it/node/4467].

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: