Tribunale di Trani – Composizione negoziata e rigetto dell'istanza di conferma delle misure protettive: per poter riproporre tale richiesta risulta necessario ripercorrere l'intero percorso bifasico previsto dagli artt. 6 e 7 del D.L. 118/2021.

Tribunale di Trani, Sez. feriale, 05 settembre 2022 – Pres. Maristella Sardone, Rel. Gaetano Labianca, Giud. Elio Di Molfetta.
Composizione negoziata della crisi – Istanza di conferma delle misure protettive – Rigetto per tardività nel deposito del ricorso – Riproposizione di tale richiesta – Ammissibilità – Ripercorso dell'intero iter procedurale – Percorso bifasico, amministrativo e processuale - Condizione necessaria.
Nel caso di rigetto, a motivo della tardività nel deposito del ricorso, dell’istanza dell'imprenditore, ex art. 7 del D.L. 118/2021, convertito in L. n. 147/2022, di conferma e/o modifiche delle misure protettive, si deve ritenere che risulti possibile, anche alla luce dell'art. 19 CCII che ha riprodotto quello stesso articolo, che l'imprenditore ripresenti tale richiesta come non accolta, ma che risulti a tal fine necessario che ripercorra ex novo l'intero iter procedurale previsto dal combinato disposto degli artt. 6 e 7 del predetto decreto, che prevede un percorso bifasico, costituito da una prima fase amministrativa, consistente nell’iscrizione nel Registro delle Imprese dell’istanza di applicazione delle predette misure e dell'accettazione dell'esperto, e da una seconda fase di carattere processuale, consistente nel deposito del ricorso giurisdizionale per la conferma o modifica di quelle misure, da eseguirsi lo stesso giorno della intervenuta pubblicazione di detta istanza [nello specifico il Tribunale ha ritenuto inammissibile che l'imprenditore, che aveva nel frattempo proseguito le trattative come avviate, avesse riproposto il ricorso omettendo però totalmente la prima fase]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
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