Corte di Cassazione (35959/2022) – Concordato preventivo con riserva: conseguenze della scadenza del termine per la presentazione della proposta, del piano, e della documentazione di cui ai commi 2 e 3 dell'art, 161, sesto comma, L.F.
Cass., Sez. 1, 7 dicembre 2022, n. 35959, Pres. Cristiano, Est. Amatore
CONCORDATO PREVENTIVO - Concordato cd. "con riserva" - Termine ex art. 161, comma 6, L. fall. - Scadenza - Conseguenze - Prorogabilità - Necessità di giustificati motivi - Sindacato di legittimità - Limiti.
Il termine fissato dal giudice al debitore, ai sensi dell'art. 161, comma 6, L. fall., per la presentazione della proposta, del piano e dei documenti del cd. concordato "con riserva" ha natura perentoria e disciplina mutuata dall'art. 153 c.p.c., cosicché non è prorogabile a richiesta della parte o d'ufficio se non in presenza di giustificati motivi, che devono essere allegati dal richiedente e verificati dal giudice, la cui decisione è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivata. Pertanto, in ragione della natura decadenziale del menzionato termine, alla sua inosservanza consegue l'inammissibilità della domanda concordataria. Massima Ufficiale
[Con riferimento alla decorrenza del termine per la presentazione della proposta, del piano, e della documentazione di cui ai commi 2 e 3 dell'art, 161, sesto comma, L.F.cfr in questa rivista:Tribunale di Udine, Sez. II civ., 08 febbraio 2021 – https://www.unijuris.it/node/5502 e la ivi richiamata Cassazione civile, sez. I, 19 Novembre 2018, n. 29740 https://www.unijuris.it/node/4542 ]