Corte di Cassazione (35715/2022) - L'apertura di una procedura di concordato preventivo non è ostativa né all'accertamento di crediti tributari pregressi, né all'irrogazione di sanzioni pecuniarie ed accessori.

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Data di riferimento: 
05/12/2022

Cass., Sez. 5, 5 dicembre 2022, n. 35715, Pres. Luciotti, Est. Penta

CONCORDATO PREVENTIVO - Apertura di concordato preventivo - Rilevanza rispetto all’accertamento tributario mediante iscrizione a ruolo, all’emissione di cartella e alla irrogazione di sanzioni e accessori maturati fino all’apertura della procedura concorsuale - Esclusione - Ragioni.

L'apertura di una procedura di concordato preventivo non è ostativa né all'accertamento di crediti tributari pregressi mediante iscrizione a ruolo ed emissione della cartella, né all'irrogazione di sanzioni pecuniarie ed accessori, maturati fino a tale momento, poiché, per un verso, l'accertamento del credito da parte dell'Amministrazione finanziaria è condizione per la partecipazione della stessa alla procedura concorsuale e, per un altro, le sanzioni pecuniarie danno luogo ad un credito del Fisco per il fatto stesso che si sia verificata la violazione della legge tributaria, senza che assuma rilevanza l'assoggettamento dell'impresa ad una procedura concorsuale. Massima Ufficiale

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-5-5-dicembre-2022-n-35715-pres-luciotti-est-penta

[Cfr in questa rivista anche Corte di Cassazione, Sez.V tributaria, 06 novembre 2020, n. 24880 – https://www.unijuris.it/node/5431 ]

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: