Corte d'Appello di Bari – Concordato preventivo omologato: al fine che risulti possibile addivenirne alla risoluzione l'aspetto che rileva è unicamente l'oggettiva gravità dell'inadempimento e non anche la sua ascrivibilità al debitore.

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Data di riferimento: 
06/12/2022

Corte d'Appello di  Bari, Sez. I civ., 06 dicembre 2022 – Pres. Maria Mitola, Cons. Rel. Gaetano Labianca, Cons. Alessandra Piliego.

Concordato preventivo omologato – Risoluzione - Consistenza ed estensione dell’inadempimento – Unico presupposto da prendere in considerazione - Profili soggettivi dell’inadempimento - Irrilevanza.

Considerato che l'art. 186 L.F. ai fini di prospettare la possibile risoluzione del concordato valorizza il mancato adempimento del piano omologato che non risulti di scarsa importanza secondo una logica diversa da quella dell'art. 1218 cod. civ., a mente del quale l'inadempimento costituisce un fatto causativo di responsabilità a carico della parte inadempiente, si deve, in ambito concordatario,  verificare al suddetto scopo unicamente la prospettiva oggettiva dell'impossibilità di realizzare il  risultato satisfattivo a cui il concordato era mirato, a prescindere dal perché un simile insuccesso si sia verificato, onde l'inadempimento va apprezzato nella sua dimensione e consistenza  indipendentemente da eventuali profili di colpa imputabili al debitore [nello specifico la Corte territoriale, con riferimento all'intervenuto inadempimento di una transazione fiscale conclusa con l'Agenzia delle Entrate, che costituiva parte integrante del concordato come omologato, ha pertanto ritenuto necessario nominare un Collegio peritale cui affidare il compito di verificare se, dall'analisi degli indici di struttura finanziaria-patrimoniale, della struttura monetaria, dei flussi di cassa previsionali (cash flow) e degli altri elementi risultanti dal bilancio e dalle scritture contabili della società, contenute nel fascicolo agli atti del concordato, emergessero - alla stregua del pagamento  solo parziale  a quel momento delle sessanta rate convenute della transazione fiscale - inequivoci elementi deponenti nel senso di una grave compromissione del complessivo assetto sinallagmatico del piano, con conseguente impossibilità di realizzarne le principali poste attive ed inidoneità a soddisfare, in chiave prospettica, i crediti privilegiati e chirografari nei termini indicati nella proposta omologata; ovvero se, come esposto dai commissari, la prosecuzione dell'attività liquidatoria avrebbe potuto consentire, a prescindere dal fatto che il pagamento di quelle rate come convenute si fosse dopo le prime diciotto arrestato, presumibilmente, il pieno soddisfacimento del credito vantato dalla Amministrazione pubblica reclamante e dagli altri creditori nei termini di cui alla proposta. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/app-bari-6-dicembre-2022-pres-mitola-est-labianc

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Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: