Tribunale di Modena – Composizione negoziata: considerazioni in tema di disciplina applicabile se incardinata prima del 15/7/2022 e di presupposti di proroga delle misure protettive.
Tribunale di Modena, Sez. III civ- Crisi e Insolvenza, 01 dicembre 2022 (data della pronuncia) – Giudice Carlo Bianconi.
Composizione negoziata – Procedura incardinata prima del 15/7/2022 – Applicabilità comunque della disciplina ex CCII – Fondamento.
Composizione negoziata – Istanza di proroga delle misure protettive – Presupposti perché venga accordata – Necessità della fissazione di un'apposita udienza – Esclusione.
Stante che l’art. 390 CCII, nel dettare la disciplina transitoria, non contempla meccanismi intertemporali con riferimento alla procedura di composizione negoziata della crisi incardinata in epoca antecedente al 15.7.2022, si deve ritenere che con riferimento a quella procedura, seppur instaurata a seguito di ricorso proposto anteriormente a detta data ai sensi dell'art. 7, primo comma, del D.L. 118/2021, operi il principio tempus regit actum onde trovi applicazione unicamente il nuovo Codice della crisi e dell'Insolvenza, in particolare con riferimento alla conclusione delle trattative ex art. 23 CCII. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata).
In sede di composizione negoziata, può trovare accoglimento, in presenza del parere favorevole dell'esperto e dei creditori già attinti dalle misure protettive e di trattative già proficuamente avviate e laddove la continuità non disperda risorse, la domanda del debitore ricorrente di ulteriore proroga ai sensi dell'art. 19, quinto comma, CCII delle misure di cui all'art. 18, primo comma, CCII (ex art 6 del D.L.118/2021) già confermate in sede di ricorso ed una prima volta già prorogategli, ciò vieppiù in quanto l’art. 19, sesto comma, CCII consente all’Esperto, all’Ausiliario nominato e ad ogni altro interessato di segnalare al giudice l'eventuale sopravvenire dei presupposti di legge per la revoca o l’abbreviazione della durata delle stesse. Dal punto di vista procedimentale, la domanda di proroga delle misure protettive, diversamente da quanto avviene per il caso di conferma, di abbreviazione o di revoca, non impone, ai fini della decisione, di sentire i creditori; ciò in forza del dato normativo, atteso che il comma 5 dell’art. 19 CCII diverge, in parte qua, dai commi 4 e 6 e che la mancata celebrazione della udienza consente di addivenire ad una decisione più snella e il “sacrificio” dei creditori è da ritenersi de facto insussistente, dato che essi sono stati già sentiti in sede di conferma. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
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