Corte di Cassazione (31960/2022) – Giudizio di reclamo ex art. 18 L.F. svoltosi con le modalità della c.d. “trattazione cartolare” ex art. 83 D.L. 18/2020: nullità della sentenza di revoca del fallimento per violazione del principio del contraddittorio.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 28 ottobre 2022, n. 31960 – Pres. Andrea Scaldaferri, Rel. Paolo Fraulini.
Dichiarazione di fallimento – Giudizio di reclamo - Svolgimento mediante “trattazione cartolare – Reclamante – Difetto del requisito dell'insolvenza – Tesi provata mediante produzione di note conclusive - Sentenza di revoca del fallimento – Avvenuta violazione del principio del contraddittorio – Mancato riconoscimento del diritto di replica alla procedura reclamata – Nullità di quella decisione.
In tema di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, qualora il relativo giudizio si sia svolto con le modalità della c.d. “trattazione cartolare ”ex art. 83 D.L. n. 18/2020, conv. con modif. con L. n. 27/2020, esaurendosi nello scambio di note conclusive senza comparizione delle parti in udienza, la revoca della declaratoria di insolvenza è nulla qualora la valutazione del difetto dell’insolvenza sia stata basata su documenti prodotti con le note in parola, senza che sugli stessi sia stata assicurata al reclamante la possibilità di controdedurre, in ossequio al principio del contraddittorio. (Massima Ufficiale)