Tribunale di Udine - Opposizione allo stato passivo, principio di non contestazione ed altre problematiche processuali.

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Data di riferimento: 
21/05/2010

Tribunale di Udine, 21 maggio 2010
Dott. Gianfranco Pellizzoni Presidente rel.
Dott. Francesco Venier Giudice
Dott. Paolo Petoello Giudice

Il principio di non contestazione non opera in sede di verifica del passivo nei termini in cui opera nel processo di cognizione ordinaria, data la partecipazione alla verifica di tutti i creditori concorrenti, i quali ugualmente - così come il fallito - possono contestare le conclusioni prese da ciascuna delle parti, presentando osservazioni scritte fino all'udienza. (Riproduzione riservata - G.F.)

La mancata presentazione di osservazioni al progetto di stato passivo depositato dal curatore non costituisce ostacolo preclusivo alla presentazione del ricorso in opposizione allo stato passivo, in quanto la legge prevede esclusivamente che il creditore possa esaminare il progetto di stato passivo e presentare osservazioni fino al giorno dell'udienza, in tal modo attribuendogli la facoltà ( e non l'obbligo) di replicare, sotto il profilo argomentativo e documentale alle obiezioni del curatore, senza attribuire alcun significato di acquiescenza alla mancata presentazione di tale istanza, dato che il curatore - nella novellata disciplina - riveste la qualità di parte processuale, che rappresenta la massa dei creditori e si limita a formulare una progetto di stato passivo, con le sue conclusioni, mentre la decisione di natura giurisdizionale sulla domanda spetta al giudice delegato ed è contro tale statuizione che il creditore ha titolo per proporre opposizione ex art. 98, primo comma, l. fall. (Riproduzione riservata - Francesco Gabassi)

Il silenzio del creditore, che mantiene ferma la sua domanda originaria, senza replicare alle conclusioni del curatore, non può essere considerato una mancata contestazione delle eccezioni e conclusioni dello stesso, tenuto conto che il giudice è chiamato a decidere su ciascuna domanda, nei limiti delle conclusioni formulate dalle parti e quindi sull'istanza, come formulata dal creditore in sede di insinuazione ( se non modificata successivamente) e sulle eventuali conclusioni del curatore, con la conseguenza che solo ove il creditore aderisse - in sede di udienza - alle conclusioni del curatore, si potrebbe parlare di acquiescenza. (Riproduzione riservata - Francesco Gabassi)

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]