Tribunale di Bologna - Fallimento: considerazioni in tema di esenzione da revocatoria in caso di pagamenti eseguiti dal soggetto poi fallito in conformità di un piano attestato.
Tribunale di Bologna, Sez. IV civ., 21 ottobre 2022 – Giudice Alessandra Mirabelli
Fallimento – Pagamenti eseguiti in conformità di un piano attestato – Evidente inidoneità dello stesso a consentire il risanamento dell'impresa in crisi – Riscontrabilità possibile - Esenzione da revocatoria prevista dall'art. 67, terzo comma, lettera d) L.F. - Inoperatività di tale copertura – Inefficacia degli atti dispositivi posti in essere in periodo sospetto.
Fallimento – Pagamenti eseguiti in conformità di un piano attestato – Applicabilità dell'esenzione da revocatoria prevista dall'art. 67, terzo comma, lettera d) L.F. - Presupposto – Verifica postuma da parte del giudice dell'attendibilità del piano – Modalità cui deve attenersi per effettuare una corretta valutazione – Necessaria considerazione, in particolare, della posizione del beneficiario.
Fallimento – Pagamenti eseguiti in conformità di un piano - Esenzione da revocatoria ex art. 67, terzo comma, lettera d) L.F - Fattibilità del piano – Riscontro della sussistenza di tale requisito da parte dell'attestatore – Informazioni veicolate nella di lui relazione – Caratteristiche cui devono rispondere.
L’esenzione da revocatoria prevista dall'art. 67, terzo comma, lettera d) L.F. nei confronti degli atti, dei pagamenti e delle garanzie concesse posti in essere dal soggetto poi fallito in esecuzione di un piano attestato non può “coprire” gli atti esecutivi compiuti in un momento in cui si sia già evidenziata la sua inidoneità al superamento della crisi. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Il giudice, per valutare se il piano attestato sulla base del quale il creditore aveva accettato i pagamenti eseguiti a suo favore del soggetto poi fallito, di cui il Fallimento aveva richiesto fosse riconosciuta l'inefficacia e il creditore che fossero considerati viceversa esenti da revocatoria ai sensi dell'art. 67, terzo comma, lettera d) L.F, potesse essere considerato da quel creditore attendibile, deve collocarsi nella esatta situazione temporale e conoscitiva della controparte dell’imprenditore poi fallito per valutare se, sulla base delle informazioni disponibili e necessariamente veicolate dall’attestazione (seppure interpretate attraverso la competenza specialistica dell’operatore professionale terzo contraente), il piano apparisse fondato su dati veritieri e assunti ragionevoli e fosse quindi in grado di condurre al risanamento del debito e al riequilibrio finanziario e ciò a prescindere dall’esito, necessariamente infausto per il debitore, poi verificatosi (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Perché l'attestazione del professionista indipendente chiamato ad esprimersi in merito alla veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano possa svolgere la propria funzione e fondare il ragionevole affidamento delle controparti dell’imprenditore in crisi, deve avere determinate caratteristiche, tra cui in primo luogo una razionale coerenza tra la valutazione di fattibilità e i dati raccolti; il professionista infatti non può limitarsi ad una semplice enunciazione di ragionevolezza del piano, ma deve illustrare compiutamente le ragioni della propria positiva valutazione in ordine al verosimile conseguimento degli obiettivi, nonché, in particolare, evidenziare l’idoneità delle risorse finanziarie ad assorbire, anche tenuto conto di eventuali possibili scostamenti del fatturato atteso e dei dati a consuntivo rispetto a quelli previsti nel piano, l’esposizione debitoria. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/28175.pdf
[con riferimento alla prima massima, cfr. in questa rivista Corte di Cassazione, Sez. I civ., 10 febbraio 2020, n. 3018 https://www.unijuris.it/node/5324].