Tribunale di Verona – Azione revocatoria ordinaria: presupposti richiesti perché i requisiti della scientia e dell'eventus damni possano considerarsi sussistenti e onere della prova.
Tribunale Ordinario di Verona, Sez. civile, 18 gennaio 2022 – Giudice Monica Attanasio.
Revocatoria ordinaria – Eventus damni – Presupposti per considerare sussistente tale requisito – Ripartizione dell'onere probatorio tra le parti – Criterio.
Revocatoria ordinaria – Scientia damni – Soggetti coinvolti nell'atto dispositivo - Consapevolezza richiesta nei loro confronti.
Per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, l’eventus damni che costituisce uno dei presupposti richiesti per l'esperimento di un'azione revocatoria da parte del creditore ricorre non solo nel caso in cui l’atto dispositivo di cui si richiede venga riconosciuta l'inefficacia comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando esso determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del di lui patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito; quanto alla ripartizione dell’onere probatorio tra le parti, è altrettanto pacifico che mentre il creditore è gravato dell’onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, è onere del debitore, il quale voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore; a tal fine è tenuto a dimostrare non solo la composizione del suo patrimonio, ma anche quella del suo indebitamento. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Quanto al requisito della scientia damni ai fini dell’azione revocatoria, è sufficiente la consapevolezza, del debitore alienante e del terzo acquirente, della diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza patrimoniale del primo, senza che sia necessaria la collusione tra gli stessi, ovvero la conoscenza dello specifico credito per cui è proposta l’azione ( Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/28133.pdf
[con riferimento alla non necessità che il credito dell'attore in revocatoria nei confronti del debitore autore dell'atto dispositivo risulti certo, liquido ed esigibile, cfr, in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez.VI, 19 febbraio 2020, n. 4212https://www.unijuris.it/node/5117; con riferimento alla seconda massima: Corte di Cassazione, Sez. III civ., 15 ottobre 2021, n. 28423 https://www.unijuris.it/node/5902 ove si è però sottolineato che la conoscenza dello specifico credito per cui è proposta l'azione revocatoria da parte del terzo è invece richiesta qualora quest'ultima abbia ad oggetto un atto, a titolo oneroso anteriore al sorgere di detto credito].