Corte di Cassazione - Sezioni Unite - I.C.I. - privilegio ex art. 2752 c.c.: sussistenza
Corte di Cassazione Sez. Unite Civili, 17 maggio 2010, n. 11930 - Pres. Carbone - Rel. Salvago.
Privilegi - ICI, Imposta comunale sugli immobili - Privilegio ex art. 2752 cod. civ. - Sussistenza - Richiamo alle "leggi sulla finanza locale" - Interpretazione - Riferimento all'atto generato dell'imposizione - Aggregazione successiva di norme ulteriori ratione materiae - Finalità.
Privilegi - Crediti tributari in generale - Necessità di norma espressa attributiva del privilegio - Esclusione.
Interpretazione della legge - Norme del Codice Civile - Preminenza nel sistema delle fonti rispetto a norme specifiche - Sussistenza.
Interpretazione della legge - Cause di prelazione - Interpretazione analogica - Configurazione di autonomo modulo normativo - Esclusione - Espansione del privilegio sino alla massima portata semantica della norma - Ammissibilità - Criterio di meritevolezza fondato sulla ratio legis - Confine tra le fattispecie - Causa del credito.
Interpretazione della legge - Cause di prelazione - Norme istitutive di singoli privilegi - Criterio di equità - Par condicio creditorum - Parità sostanziale di trattamento.
Il credito dei comuni per l'ICI - Imposta comunale sugli immobili è assistito da privilegio generale sui beni mobili del debitore ai sensi dell'art. 2752, codice civile. Nonostante, infatti, il T.U. sulla finanza locale (R.D. 1175/1931), cui con tutta probabilità il legislatore del 1942 ha inteso riferirsi, non preveda l'imposta in questione (introdotta con d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504), si deve ritenere che il richiamo alla "legge per la finanza locale" contenuto nel terzo comma dell'art. 2752 non si rivolga ad una legge specifica istitutiva della singola imposta, bensì all'atto astrattamente generatore dell'imposizione nella sua lata accezione, così da consentire l'aggregazione successiva di norme ulteriori in ragione della materia considerata e da ricomprendere nell'ambito di operatività del privilegio tutte le modifiche che le disposizioni sulla finanza locale sono destinate a subire nel corso del tempo al fine di riconoscere il privilegio ai crediti che assicurano agli enti locali la provvista dei mezzi economici necessari per l'adempimento dei loro compiti istituzionali. (fb) (riproduzione riservata)
In tema di riconoscimento della prelazione ai crediti tributari, non può essere riconosciuto alcun fondamento giuridico all'assunto per cui il riconoscimento della prelazione resta subordinato alla possibilità di individuare nella legge istitutiva del tributo una norma espressa che attribuisca al relativo credito (anche indirettamente mediante rinvio) natura privilegiata. Nessuna norma, infatti, impone la necessità di un richiamo di tal genere nelle varie disposizioni finanziarie, né riserva maggiore se non esclusiva efficacia a queste rispetto alle norme del codice civile che, come l'art. 2752, contengono in sé tutti gli elementi indispensabili per la loro applicazione a categorie di rapporti giuridici astrattamente definiti e considerati come meritevoli di tutela giuridica. (fb) (riproduzione riservata)
Alle norme del codice civile deve riconoscersi una posizione di preminenza nel sistema delle fonti del diritto, ovvero, indipendentemente dall'efficacia formale della fonte da cui promanano, un'autorevolezza ed una dignità diverse rispetto a norme contenute in testi specifici destinati a regolare singole materie e ciò anche in considerazione della loro funzione di precetti aventi portata generale, volti ad adeguarsi alle diverse situazioni storico-giuridiche con le quali un corpus normativo organico e creato per durare nel tempo è per sua natura destinato a confrontarsi. (fb) (riproduzione riservata)
In tema di ammissibilità della applicazione analogica delle norme che prevedono cause di prelazione, occorre ricordare che i) a fronte di una norma attributiva di un privilegio non è consentito utilizzare lo strumento ermeneutico per introdurre, sia pur in considerazione del rilievo costituzionale di un determinato credito, una causa di prelazione ulteriore, che implicherebbe la configurazione di un autonomo modulo normativo che codifichi la tipologia del nuovo privilegio ed il suo inserimento nel sistema di quelli preesistenti: si tratta di una scelta economico-politica riservata al legislatore; ii) per converso, è ammissibile l'utilizzabilità di detto strumento non solo nei limiti consentiti dalla massima espansione della portata semantica dell'espressione legislativa, ma anche quando l'estensione della norma a un caso non compreso nella lettera legislativa sia giustificata da un giudizio di meritevolezza del medesimo trattamento, fondato sulla ratio legis indipendentemente dalla somiglianza al caso previsto; iii) il confine tra le due fattispecie è costituito dalla "causa" del credito che, ai sensi dell'art. 2745 codice civile, rappresenta la ragione giustificatrice della creazione di qualsiasi privilegio, perciò valendo a determinare l'ambito oggettivo e soggettivo e che viene così ad assumere l'ulteriore ruolo di limite alla portata espansiva delle relative disposizioni. (fb) (riproduzione riservata)
Costituiscono sicuramente ius singulare le norme settoriali istitutive dei singoli privilegi, con tutte le conseguenze interpretative connesse; laddove le cause di prelazione previste dal codice civile - ed ancor prima da quello del 1865 - come ben evidenzia l'art. 2741, nel definirle "legittime" rispondono ad un criterio di equità discendente dallo stesso art. 3 Cost., il quale esclude che costituiscano un'eccezione sfavorevolmente restrittiva rispetto al principio generale della par condicio creditorum, essendo voluto dal legislatore quale rimedio di giustizia alternativa, distributiva e commutativa, per esigenze di parità sostanziale (e non solo formale dei cittadini) dinanzi alla legge nonché per svolgere una funzione riequilibratrice a tutela di interessi costituzionalmente rilevanti. (fb) (riproduzione riservata)
(Provvedimento e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it )
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