Corte di Cassazione (25924/2022) – Concordato fallimentare: ammissibilità che la proposta del terzo possa prevedere la liberazione immediata del fallito.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 02 settembre 2022, n.25924 – Pres. Andrea Scaldaferri, Rel. Paola Vella.
Concordato fallimentare – Proposta del terzo – Previsione della immediata liberazione del fallito – Ammissibilità – Divieto ex art. 8, comma 2, della legge n. 212/2000 – Inapplicabilità – Fondamento.
In tema di concordato fallimentare, alla proposta concordataria formulata dal terzo, con liberazione immediata del fallito ai sensi dell’art. 137, comma 7, L. fall., non si applica il divieto di accollo liberatorio del debito di imposta previsto dall'art. 8, comma 2, della legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente). (Massima Ufficiale) [il Collegio ha precisato che la ragione fondamentale della inapplicabilità del divieto di cui al secondo comma dell’art. 8 dello Statuto del contribuente, risiede nel fatto che l’ordinamento tributario e quello concorsuale sono distinti ed autonomi, sicché non può predicarsi un travaso automatico di regole dal primo al secondo e che i principi generali dell'ordinamento tributario possono essere derogati o modificati solo espressamente e mai da leggi speciali; ha al riguardo sottolineato che l’art. 137, settimo comma, l.fall. disciplina (sia pure ellitticamente) l’ipotesi della liberazione immediata del fallito in caso di concordato proposto dal terzo o dai creditori, senza indicare eventuali casi nei quali essa non sia possibile]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/27869.pdf
[con riferimento alla peculiari connotazioni della procedura di concordato preventivo per quanto concerne la possibile falcidiabilità, in particolare dell'IVA – rispetto alla quale quelle del concordato fallimentare sono ancor più stringenti - cfr. in questa rivista: Corte di Giustizia dell'Unione Europea 7 aprile 2016, in C-546/14 https://www.unijuris.it/node/2826].