Tribunale di Catanzaro – Composizione negoziata della crisi: non può trovare accoglimento una domanda di conferma delle misure protettive laddove, anche sulla base della relazione dell'esperto, la società ricorrente risulti non verosimilmente risanabile.
Tribunale di Catanzaro, Sez. I civ., 21 giugno 2022 (data della pronuncia) – Giudice Luca Mercuri.
Composizione negoziata della crisi – Istanza di conferma misure protettive – Tribunale - Rigetto della richiesta – Ragioni sottostanti.
Laddove sulla base delle informazioni acquisite, non sussista, con riferimento alla società ricorrente che ha avviato ai sensi del D.L.118/2021, art. 6, una procedura di composizione negoziata della crisi, una ragionevole probabilità di perseguire il risanamento della stessa, conservando così le conoscenze e i posti di lavoro, che costituisce un obiettivo da considerarsi fondamentale. e laddove, per di più, risulti che la società e i suoi organi sono già venuti meno, come emerge dalla relazione dell’esperto, e per più anni, a basilari obblighi nei confronti dei propri creditori, non provvedendo, come invece imposto dal codice civile, alla messa in liquidazione della società ovvero al ripristino del capitale minimo pure previsto ex lege, non possono essere confermate le misure cautelari e protettive richieste dal ricorrente, ciò in quanto l’adozione di misure di protezione in un caso di quel tipo non appare poter assicurare l'obiettivo del buon esito delle trattative o non appare proporzionato rispetto al pregiudizio arrecabile ai creditori. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)