Tribunale di Roma – Domanda prenotativa di concordato preventivo presentata nella vigenza del nuovo CCII e contestuale richiesta di misure protettive: al fine di notiziare i creditori è sufficiente la pubblicazione nel registro delle imprese.
Tribunale civile di Roma, Sez. XIV, 21 luglio 2022 (data della pronuncia) - Giudice delegato Fabio Miccio.
Domanda prenotativa di concordato preventivo – Presentazione nella vigenza del nuovo codice della crisi - Contestuale istanza di riconoscimento di misure protettive – Necessità della indicazione dei soggetti controinteressati e di comunicazione agli stessi della richiesta – Esclusione – Fondamento.
In caso di domanda prenotativa di concordato preventivo presentata con ricorso ex art. 44 del CCII nella vigenza dello stesso, quindi assoggettata alle regole contenute nel nuovo codice della crisi avuto riguardo in particolare al disposto dell’articolo 390 CCII, la contestuale richiesta di misure protettive ex art. 54, comma 2, CCII che venga eventualmente formulata, si deve ritenere non necessiti che contenga l'indicazione in modo specifico dei soggetti controinteressati, né che questi ultimi vengano in modo particolare notiziati, ciò in quanto il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore si applica automaticamente ex art. 40 CCII, mediante iscrizione nel registro delle imprese, sin dal momento della pubblicazione della domanda ed in quanto l’art. 55 CCII, disposizione riguardante il relativo procedimento, non prevede né la fissazione di un’udienza né alcuna forma di comunicazione diversa da quella consistente appunto nella pubblicazione della domanda. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
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