Corte d'Appello di Bologna – Presupposti per il riconoscimento del beneficio dell'esdebitazione ad un soggetto già fallito alla luce dei nuovi riferimenti normativi da ultimo intervenuti.
Corte d'Appello di Bologna, Sez. III, 18 febbraio 2022 (data della pronuncia) – Pres. Anna De Cristofaro, Cons. Rel. Luciano Varotti, Cons. Roberto Aponte.
Esdebitazione del soggetto fallito – Presupposti – Nuovi riferimenti normativi - Requisiti oggettivi previsti dall'art. 142 L.F. - Presumibile tacita abrogazione - Sostanziale necessità della sussistenza dei soli requisiti soggettivi.
In tema di esdebitazione del fallito, stante che, in ragione della legge delega n. 155 del 2017, dell'approvazione del nuovo Codice della Crisi d'Impresa, della direttiva n° 1023/2019 del Parlamento Europeo e dell’art. 14 quaterdecies dellaL. n. 3/2012, come modificato dalla legge n. 176/2020, il requisito oggettivo del richiamato istituto come previsto dall'art. 142 L.F. si può considerare tacitamente abrogato, a meno di voler dare adito ad ingiustificate disparità di trattamento tra vecchi falliti e nuovi soggetti sottoposti alla liquidazione giudiziale o sovraindebitati, legittimati questi ultimi a richiedere la liberazione dai debiti pregressi in presenza dei soli requisiti soggettivi, si deve ritenere che quel beneficio possa essere riconosciuto anche ad un soggetto fallito sulla basi di quei soli requisiti, vieppiù laddove abbia estinto il passivo fallimentare in misura non qualificabile come irrisoria, in quanto seppure dovesse essere ammessa la permanenza nell’ordinamento attuale del parametro oggettivo esso dovrebbe comunque essere svalutato ed interpretato in senso assolutamente favorevole al debitore [nello specifico, una soddisfazione complessiva prossima al 3% della massa passiva globale è stata, pertanto, considerata sufficiente dalla Corte che ha confermato come possibile in quel caso il riconoscimento al fallito del beneficio dell'esdebitazione]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)