Corte di Cassazione (18289/2022) – Laddove il curatore continui a detenere un bene già detenuto dal soggetto fallito, quale affittuario, pur dopo la risoluzione del contratto, il credito risarcitorio del concedente va considerato prededucibile.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 07 giugno 2022, n. 18289 – Pres. Andrea Scaldaferri, Rel. Paolo Catallozzi.
Ricorso ex art. 99, ultimo comma, l.f. – Contratto di affitto risolto antefallimento – Indennità di occupazione – Prededuzione ex art. 111 l.f. – Sussistenza
In tema di fallimento, ancorché il contratto di affitto di un complesso aziendale sia cessato anteriormente alla declaratoria fallimentare, va riconosciuto in prededuzione ex art. 111, comma 1, n. 1, L. fall., il credito risarcitorio della concedente per i danni commisurati all’entità dei canoni convenuti e maturati, qualora in capo al curatore si sia protratta la detenzione del complesso in parola e sebbene il verificarsi di siffatta situazione non fosse imputabile a dolo o a colpa dell’organo concorsuale, ma dovesse considerarsi dipendente da necessità contingenti o da prevalenti interessi della massa. (Massima Ufficiale)
La protrazione della detenzione da parte della curatela di un bene che risultava ancora detenuto dal soggetto poi fallito, quale affittuario, pur dopo la risoluzione del contratto di locazione, risulta, come risultava per lo stesso contraente prima del di lui fallimento, carente di titolo giuridico e quindi, in quanto non compatibile col pieno diritto al godimento del bene medesimo da parte del proprietario, fonte di responsabilità extracontrattuale, quand'anche il verificarsi di siffatta situazione non sia imputabile a dolo o a colpa del curatore ma debba considerarsi dipendente da necessità contingenti o da prevalenti interessi della massa. Pertanto, in tal caso, il credito risarcitorio del concedente va posto comunque a carico del fallimento e rientra nel novero di quelli di cui all'art. 111, n. 1, L.F., la cui applicazione deve intendersi non già circoscritta agli effetti dell’attività negoziale della curatela, bensì estesa alle situazioni obbligatorie che di tale connotazione negoziale siano carenti, quali i fatti illeciti riferibili alla curatela stessa e, più in generale, ogni altro atto o fatto idoneo a dar vita ad una obbligazione in conformità all'ordinamento giuridico, purché si pongano in connessione di dipendenza causale dallo svolgersi della procedura concorsuale. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)