Tribunale di Catania – Composzione negoziata: al fine di poter accedere alle misure protettive non basta affermare la mera volontà di instaurare delle trattative ma occorre entrare nello specifico delle iniziative che si intendono adottare.
Tribunale di Catania , Sez. Spec. in Materia d'impresa , 14 giugno 2022 (data della pronuncia) – Giudice designato Fabio Letterio Ciraolo.
Composizione negoziata della crisi – Accesso alle misure protettive e cautelari - Richiesta indirizzata in particolare nei confronti di determinati creditori – Imprenditore - Espressione della generica volontà di instaurare delle trattative – Presupposto insufficiente – Specifica delle misure che consentirebbero un risanamento dell'esposizione debitoria – Indicazione di ben precisi e attendibili indici che ne giustificherebbero il verificarsi – Puntualizzazioni necessarie.
Composizione negoziata della crisi - Debiti nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e dell'INPS - Imprenditore - Istanza di sospensione quale misura protettiva - Ipotesi non rientrante in tale ambito - Richiesta di misura cautelare - Possibilità di considerarla tale.
Al fini di poter accedere alle misure protettive e cautelari previste dal D.L. n. 118/2021, in particolare se richieste solo nei confronti di particolari creditori, non è sufficiente per l’imprenditore affermare la mera volontà di instaurare delle trattative, essendo, di contro, richiesto che, tenuto conto degli scenari pronosticabili, lo stesso indaghi ed esponga il rapporto tra il debito che deve essere ristrutturato e l’ammontare annuo dei flussi al servizio del debito a regime e/o che possano derivare dall’esito delle iniziative industriali in corso di attuazione o che intende adottare sebbene ancora sommariamente enunciate, così da selezionare, secondo indici ben precisi e attendibili, le modalità del risanamento dell'esposizione debitoria e l’adeguatezza delle proposte da formulare, e da ricavare il numero degli anni presuntivamente occorrenti per estinguere la posizione debitoria, il volume delle esposizioni che necessitano di ristrutturazione e l’entità degli eventuali stralci del debito o sua cosiddetta “conversione in equity”. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Con riferimento al ricorso per la conferma delle misure protettive, si deve ritenere che non rientri in tale ambito la richiesta di sospensione dei debiti pregressi iscritti a ruolo o oggetto di invito bonario nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e dell'INPS, in quanto, seppur dedotta come tale, non può farsi rientrare tra quelle misure in quanto non volta a paralizzare una qualche iniziativa dei creditori, ma alla sospensione dell'esecuzione di prestazioni esigibili, come nella specie, discendenti da obbligazioni ex lege. Una tale istanza potrebbe al più venire in considerazione come misura cautelare in quanto funzionale alla sospensione, per il periodo richiesto, delle predette obbligazioni ex lege." (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)
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