Corte di Cassazione (17155/2022) – Concordato preventivo e previsione della soddisfazione parziale dei crediti prelatizi di natura tributaria e contributiva: assoggettamento alla regola della della c.d. relative priority rule.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 26 maggio 2022, n. 17155 – Pres. Francesco Antonio Genovese, Rel. Paola Vella.
Concordato preventivo - Crediti prelatizi di natura tributaria e contributiva – Trattamento previsto dall'art. 182 ter L.F. - Assoggettabilità alla regola della c.d. relative priority rule - Soddisfacimento previsto – Condizioni e limiti.
Il trattamento dei crediti prelatizi di natura tributaria e contributiva, previsto dal vigente art. 182 ter L. fall., segue la regola della relative priority rule, in quanto contempla la possibilità – negata invece ai crediti di altra natura, muniti di privilegio, pegno o ipoteca, dall'art. 160, comma 2, L. fall. – che essi siano soddisfatti parzialmente, purché in misura superiore o anche solo pari a quella riservata ai crediti prelatizi di grado inferiore, fermo restando il limite, previsto da entrambe le disposizioni, del soddisfacimento minimo nella misura che essi ritrarrebbero dalla liquidazione, a valori di mercato, dei beni gravati dalla prelazione. (Nella specie la S.C., dopo aver affermato che l'art. 182 ter L. fall. consente un trattamento più favorevole rispetto a quanto previsto dall'art. 11 della direttiva (UE) n. 1023/2019, ha confermato la decisione di merito che aveva dichiarato l'inammissibilità della proposta di concordato e dichiarato il fallimento della impresa ricorrente, in quanto il trattamento offerto ai crediti previsti dall'art. 182 ter L. fall. era inferiore rispetto alla somma ottenibile in sede di liquidazione fallimentare, non avendo la proposta considerato i privilegi di cui agli artt. 2752 e 2753 c.c.). (Massima Ufficiale)
https://dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-26-maggio-2022-n-17155-pres-genovese-est-vella
https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/27957.pdf
[con riferimento alla necessità che la diversa regola della absolute priority rule contemplata dall'art. 160, comma 2, L.F. che prevede la condizione preclusiva dell’integrale soddisfazione dei crediti di rango superiore ai fini del soddisfacimento di quelli di rango inferiore, trovi in particolare applicazione nei confronti dei soci ai fini della loro “permanenza” nel capitale sociale, al di là del loro possibile ruolo di creditori postergati ex art-2647 c.c., condizione che non viene sempre rispettata nel diritto interno sino alle sue estreme conseguenze, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 21 giugno 2018 n. 16348 https://www.unijuris.it/node/4318 e Corte di Cassazione, Sez. I civ., 31 luglio 2019, n. 20649 https://www.unijuris.it/node/5076; con riferimento alla regola che vuole che l'apporto del terzo si sottragga al divieto di alterazione della graduazione dei crediti privilegiati solo allorché risulti neutrale: Cassazione civile, Sez. I, 8 giugno 2012 n. 9373 https://www.unijuris.it/node/1517; Cassazione civile, Sez. I, 17 Maggio 2019, n. 13391 https://www.unijuris.it/node/4805 e Corte di Cassazione, Sez. I civ., 08 giugno 2020, n. 10884 https://www.unijuris.it/node/5275].