Corte di Cassazione (13367/2022) – Revocatorie fallimentari e computo a ritroso del periodo sospetto in caso di consecuzione tra procedure di qualsiasi tipo. L'esenzione da revocatoria prevista dall'art. 67, comma 3, lett. g), L.F.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
28/04/2022

Corte di Cassazione, Sez. VI civ. - 1, 28 aprile 2022, n. 13367 – Pres. Giacinto Bisogni, Rel. Paola Vella.

Azioni revocatorie fallimentari – Consecuzione tra procedure concorsuali di qualsiasi tipo – Computo a ritroso del periodo sospetto – Finalità – Consecuzione tra concordato preventivo e fallimento - Art. 69 bis, secondo comma, L.F.  - Consacrazione di quel principio.

Concordato preventivo – Apertura - Revoca e dichiarazione di fallimento – Prestazioni svolte per accedere a quella procedura - Crediti liquidi ed esigibili - Pagamenti effettuati dopo la loro scadenza – Esenzione da revocatoria – Fondamento.

In tema di azioni revocatorie fallimentari, in caso di consecutio tra procedure concorsuali, il computo a ritroso del periodo sospetto decorre dalla prima di esse; ciò in quanto la consecuzione tra procedure è un fenomeno generalissimo consistente nel collegamento tra procedure di qualsiasi tipo (non necessariamente tra procedure minori e fallimento - ipotesi che trova nell'art. 69 bis, comma secondo, L.F., con riferimento però alle sole procedure di concordato preventivo aperte dopo l'entrata in vigore della L 134/2012 di conversione del D.L. 83/2012, la sua consacrazione -  ma anche tra procedure tutte minori), volte a regolare una coincidente situazione di dissesto dell'impresa, sia essa di crisi o insolvenza, trattandosi di una distinzione di grado del medesimo fenomeno in base al quale le varie procedure restano avvinte da un rapporto di continuità causale e unità concettuale (anche, purché lo iato temporale non sia irragionevole, non necessariamente di rigorosa continuità cronologica) in una logica unitaria che consente di saldare i presidi di tutela insorti con la prima procedura a vantaggio dei creditori concorsuali riaggregati nella seconda. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

In tema di concordato preventivo, laddove vi sia stata apertura della procedura concordataria seguita da revoca e dichiarazione di fallimento, rientrano nell'esenzione da revocatoria anche i crediti liquidi ed esigibili ex art. 67, comma 3, lett. g), L. fall. che siano stati pagati dopo la scadenza, alla luce di un'interpretazione sistematica di tale disposizione con l'art. 111, comma 2, L. fall., in quanto la ratio di tale esenzione consiste nell'intento di favorire il ricorso alla procedura di concordato preventivo, quale possibile strumento di composizione della crisi idoneo a favorire la conservazione dei valori aziendali, dovendo perciò l'espressione "alla scadenza" intendersi come un semplice rafforzativo del presupposto della liquidità ed esigibilità del credito. (Massima Ufficiale)

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-28-aprile-2022-n-13367-pres-bisogni-est-vella

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/27357.pdf

[con riferimento alla prima massima, cfr. in questa rivista: Cassazione civile, Sez. I, 28 maggio 2012 n. 8434 https://www.unijuris.it/node/1543; Corte di Cassazione, Sez. I civ., 16 aprile 2018 n. 9290 https://www.unijuris.it/node/4358; Corte di Cassazione, Sez. I civ., 13 aprile 2016 n. 7324 https://www.unijuris.it/node/3111; Corte di Cassazione, Sez. I civ., 11 giugno 2019, n. 15724 https://www.unijuris.it/node/4708; Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili, 31 dicembre 2021, n. 42093  https://www.unijuris.it/node/5989 e Corte di Cassazione, Sez. I civ., 19 febbraio 2021, n. 4482 https://www.unijuris.it/node/5548].

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: