Tribunale di Modena –Esdebitazione del debitore incapiente: il requisito della “ meritevolezza” costituisce elemento imprescindibile per poter avere accesso a quel beneficio.
Tribunale di Modena, Sez. III civ., 02 marzo 2022 (data della pronuncia)- Pres. Emilia Salvatore, Rel. Carlo Bianconi, Giud. Giulia Lucchi.
Esdebitazione del debitore incapiente – Istanza di accesso a quella procedura – Requisito della “meritevolezza” - Imprescindibilità – Debitore istante - Omesso reiterato pagamento delle imposte sul reddito, dei tributi e dei contributi – Comportamento privo di una possibile giustificazione - Rigetto della domanda.
Stante che la sussistenza della “meritevolezza” costituisce requisito imprescindibile per l’accesso ex art. 14 quaterdecies, L. 3/2012 all’esdebitazione del debitore incapiente, che richiede un vaglio ben più rigoroso che nelle altre procedure disciplinate da tale legge, non può essere accolta la domanda del debitore istante in presenza della reiterata omissione da parte sua negli anni del pagamento delle imposte sul reddito, dei tributi e dei contributi al cui versamento era tenuto in relazione dall’attività professionale svolta, non potendo tale condotta essere giustificata dall'avere lo stesso destinato le disponibilità sottratte all’erario al finanziamento della distinta attività afferente ad una s.r.l. unipersonale di cui era socio e amministratore unico, che sperava di salvare dal dissesto e che, viceversa, avrebbe dovuto essere tempestivamente liquidata o dichiarata fallita, come poi accaduto, in quel caso su iniziativa dell’organo amministrativo, dato che una omissione di quel tipo potrebbe essere giustificata, tanto da non escludere la ricorrenza di quel requisito, unicamente per ragioni gravi ed eccezionali, del tutto indipendenti dalla volontà del contribuente, quali esemplificativamente la malattia, i lutti, le calamità naturali, e tutte le evenienze che determinino la perdita incolpevole e repentina di chances economico-patrimoniali (si pensi ad un licenziamento per ragioni oggettive, all’inatteso assoggettamento di un debitore primario a procedura concorsuale, etc.). (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
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