Tribunale di Napoli – Considerazioni in merito all'azione di responsabilità che il curatore può esperire nei confronti degli ex amministratori della società fallita, in particolare per aver antecedentemente effettuato pagamenti preferenziali.
Tribunale di Napoli, Sez. Spec. in Materia D'Impresa, 01 febbraio 2022 – Pres. Caterina di Martino, Rel. Adriano Del Bene, Giud. Francesca Reale.
Fallimento – Curatore - Azione di responsabilità in particolare nei confronti di amministratori e sindaci - Natura inscindibile e unitaria – Tutela esperibile a vantaggio della società e dei creditori - Cumulabilità – Necessario rispetto di regole comunque difformi.
Fallimento – Curatore - Azione di responsabilità nei confronti degli ex amministratori - Misura del danno risarcibile – Onere probatorio gravante sul curatore – Situazione particolare comportante inversione di tale onere.
Fallimento – Azione di responsabilità nei confronti degli amministratori - Esperimento – Legittimazione del curatore – Presupposti – Scopo di ricostruzione del patrimonio – Vantaggio conseguibile dalla massa e non dal singolo creditore.
Fallimento – Azione di responsabilità nei confronti degli amministratori - Pagamento preferenziale effettuato in una situazione di dissesto – Comportamento non comportante un automatico pregiudizio patrimoniale - Intenzione di favorire un creditore a scapito degli altri – Causazione del danno da maggior falcidia - Condizioni necessarie.
L'azione di responsabilità ex art.146 L.F., proponibile tra l'altro nei confronti degli amministratori e dei liquidatori della società fallita presenta natura inscindibile e unitaria in quanto, in ragione della responsabilità contrattuale degli stessi nei confronti della società ed extracontrattuale nei confronti dei creditori, cumula le due forme possibili di tutela previste dagli artt. 2393 e 2394 c.c., che si trasferiscono con l'apertura del fallimento in capo al curatore, fermo il rispetto delle regole e degli oneri relativi ad ognuna, non solo per quanto riguarda le differenti decorrenze dei termini di prescrizione, ma anche per quanto concerne gli oneri probatori e l'ammontare dei danni risarcibili. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Sul tema della quantificazione del danno risarcibile nel caso di azione proposta nei confronti degli ex amministratori, compete al curatore dare la prova della sua esistenza, del suo ammontare e del fatto che sia stato da quelli stessi causato, potendosi configurare un'inversione dell'onere della prova solo quando l'avvenuta mancanza ovvero l'irregolare tenuta delle scritture contabili gli rendano impossibile fornire la prova del nesso di causalità, in quanto detta condotta, integrando la violazione di specifici obblighi di legge in capo agli amministratori, è di per sé idonea a tradursi in un pregiudizio per il patrimonio. (Pierluigi Ferini – Riproduzione riservata)
La legittimazione del curatore ad agire in rappresentanza dei creditori si deve ritenere limitata alle azioni c.d. di massa e cioè a quelle finalisticamente dirette alla ricostruzione del patrimonio del debitore nella sua funzione di generica garanzia, aventi carattere indistinto quanto ai possibili beneficiari. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Il pagamento preferenziale effettuato in una situazione di dissesto può costituire un danno tale da consentire al curatore di esperire l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori ma si deve ritenere che non determini in automatico un pregiudizio al patrimonio ed ai creditori, per violazione della par condicio, laddove sia giustificato dal compimento di operazioni conservative della sua integrità, a garanzia degli stessi creditori. Pertanto il curatore, che esperisce l’azione di responsabilità contro l’amministratore che un tale pagamento abbia compiuto, deve provare sia che l’intenzione dell’amministratore fosse quella di favorire alcuni creditori a scapito di altri, sia che sussista in concreto il c.d. danno da maggior falcidia, ossia il nocumento tra quanto i creditori hanno ottenuto in sede fallimentare in ragione di detto pagamento preferenziale, e quanto avrebbero ottenuto se lo stesso non fosse stato effettuato ed il beneficiario avesse dovuto inserirsi al passivo fallimentare.(Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/27215.pdf
[con riferimento alla seconda massima, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 04 aprile 2011 n. 7606 https://www.unijuris.it/node/4406 e Cassazione civile, Sez. Un., 6 maggio 2015, n. 9100 https://www.unijuris.it/node/2606; con riferimento alla terza massima, cfr.: Cassazione Sez. Un. Civili, 28 Marzo 2006, n. 7029 https://www.unijuris.it/node/3334; con riferimento alla quarta massima, cfr. Corte di Cassazione, SS.UU., 23 gennaio 2017 n. 1641 https://www.unijuris.it/node/3155].