Tribunale di Torino – Composizione negoziata della crisi: il debitore può richiedere che uno dei creditori che hanno proposto nei suoi confronti azioni esecutive venga escluso dal novero di quelli interessati alla conferma delle misure protettive.
Tribunale di Torino, Sez. VI civ. - Fallimentare, 23 febbraio 2022 (data della pronuncia) – Giudice Stefano Miglietta.
Composizione negoziata crisi d'impresa – Misure protettive del patrimonio – Istanza di riconoscimento - Ricorso al tribunale volto alla loro conferma – Istanza di esclusione di una singola procedura – Ammissibilità - Presupposti.
In sede procedura di composizione negoziata della crisi, la conferma delle misure protettive del patrimonio di cui all’art. 6 D.L. 118/2021, come richiesta, ai sensi dell'art.7, con ricorso al tribunale dal debitore, non necessariamente deve estendersi a tutte le procedure esecutive pendenti nei suoi confronti e ai procedimenti prefallimentari in corso, in quanto è consentito allo stesso di escludere, dal perimetro di quelle che ha indicato in un apposito elenco da lui depositato, determinati procedimenti ritenuti non in grado di compromettere il positivo esito delle trattative coi creditori alla cui conclusione la concessione di tali misure è strumentale o non tali da pregiudicare le ragioni degli stessi creditori [nello specifico il debitore aveva richiesto al Tribunale di applicare le misure protettive sul proprio patrimonio colpito dalle esecuzioni da lui indicate ad eccezione di una promossa da una creditrice ipotecaria, tenuto conto che, essendo l’immobile oggetto di quell’esecuzione già stato aggiudicato ad un valore in linea con quello di perizia, il trasferimento di tale immobile alle condizioni raggiunte all’esito della procedura competitiva risultava conveniente e, in ogni caso, neutro rispetto ad un eventuale riparto dell’attivo in ambito concorsuale]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
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