Corte di Cassazione (621/2022) Decorrenza della prescrizione dell'azione di ripetizione di un pagamento eseguito a seguito di pignoramento presso terzi dopo il fallimento del debitore.
Cassazione civile, sez. I, 11 Gennaio 2022, n. 621. Pres. Genovese. Est. Mercolino.
- Fallimento del debitore esecutato con espropriazione presso terzi - Pagamento del terzo pignorato al creditore pignorante successivamente al fallimento - Azione di ripetizione - Prescrizione - Decorrenza
In tema di ripetizione dell'indebito, il soggetto pignorato che, in sede di espropriazione presso terzi, e dopo la dichiarazione di fallimento del debitore esecutato, in qualità di "debitor debitoris", versi al creditore pignorante le somme a lui assegnate, ha diritto a ottenere da quest'ultimo la restituzione di quanto corrisposto, ma il termine di prescrizione della relativa azione decorre dalla data del pagamento, e non dal passaggio in giudicato della sentenza che, su domanda del curatore, pronunci l'inefficacia ex art. 44 l.fall. del pagamento stesso, avendo quest'ultima natura meramente dichiarativa. (massima ufficiale)