Tribunale di Brescia – Concordato preventivo con cessione dei beni: laddove una procedura risulti omologata la prescrizione dei crediti anteriori non matura non essendo gli stessi esigibili fino a che non sia conclusa la liquidazione.
Tribunale di Brescia, Sez. II civ., 12 febbraio 2022 (data della pronuncia) – Giudice Angelina Augusta Baldissera. -
Concordato con cessione dei beni – Omologazione – Crediti anteriori – Inesigibilità al di fuori del concorso – Conseguente impossibilità della maturazione della prescrizione estintiva – Decorrenza di un nuovo periodo – Momento in cui la liquidazione e la distribuzione del ricavato può aver luogo.
Dal momento che l'art. 184 L.F., al fine di tutelare la par condicio creditorum, stabilisce l'obbligatorietà per tutti i creditori anteriori del concordato preventivo come omologato, non essendo condivisibile l'orientamento della Cassazione secondo il quale l'ammissione del creditore al concordato con cessione dei beni non impedisce il decorso della prescrizione perché i creditori avrebbero comunque la possibilità di formulare nei confronti del debitore solleciti ed atti cautelativi di messa in mora, si deve ritenere che i creditori anteriori, laddove una proposta di concordato liquidatorio che li riguardi risulti omologata, non possano esigere il pagamento del proprio credito fine a che non sia conclusa la liquidazione dell'attivo concordatario e che, pertanto, la prescrizione estintiva di tali crediti non possa nel frattempo maturare, in quanto ex art. 2395 c.c. “la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”, onde nessun atto interruttivo potrebbe essere idoneo ad interrompere il decorso della prescrizione di crediti non esigibili. Pertanto, ai fini di verificare in concreto dell’esigibilità del credito, come rimodulato per effetto del vincolo concordatario e dunque al fine di stabilire la decorrenza di un nuovo termine di prescrizione estintiva, occorrerebbe verificare caso per caso lo stato dell’attività di liquidazione dei beni e la concreta possibilità di distribuire somme a favore delle varie categorie di creditori, in conformità allo specifico piano e alle prescritte autorizzazioni degli organi della procedura. (Pierluigi Ferrini – Roproduzione riservata)
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http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/26848.pdf
http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Trib%20Brescia.pdf