Tribunale di Mantova – Presupposto perché un soggetto sovraindebitatato, in possesso del solo reddito da lavoro dipendente, possa accedere al beneficio dell'esdebitazione del debitore incapiente.
Tribunale di Mantova, Ufficio fallimenti, 22 febbraio 2022 – Giudice Delegato Mauro P. Bernardi.
Sovraindebitamento – Debitore incapiente – Esdebitazione - Ammissione al beneficio – Art. 14 quaterdecies, secondo comma, L. 3/2012 – Limite di reddito massimo da possedere – Criterio discretivo.
Con riferimento alla domanda formulata con ricorso, in via principale, da un soggetto sovraindebitato, che risulti in possesso del solo reddito percepito mensilmente quale lavoratore dipendente, di accedere quale debitore incapiente, all'esdebitazione ex art.14 quaterdecies della L. 3/2012 e, a quella dallo stesso proposta in via subordinata di essere ammesso alla procedura di liquidazione dei beni ai sensi dell'art. 14 ter di detta legge, si deve ritenere che solo la seconda di tali istanze possa, in presenza dei necessari presupposti, quale in particolare l'indebitamento incolpevole, trovare accoglimento laddove risulti che il di lui stipendio mensile, quantificato in ragione di ammontare annuo, detratte le spese di mantenimento, risulti superiore al limite di cui al secondo comma dell'art. 14 quaterdecies su richiamato (assegno sociale moltiplicato per tredici mensilità, aumentato della metà e moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE prevista dal regolamento di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 20213, n. 159), dovendosi considerare tale limite come criterio discretivo per l’ammissione al beneficio previsto da quella disposizione [nello specifico il Tribunale ha ritenuto che tra le spese necessarie al mantenimento del ricorrente di cui si doveva tenere conto non potevano ricomprendersi quelle di locazione dell'alloggio dove risiedeva in quanto di proprietà della madre che si era offerta di sostenere le spese dei professionisti che avevano radicato il ricorso ed in quanto non era stata fornita alcuna prova dell'effettivo versamento dei canoni di locazione]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/26797.pdf
[cfr, in questa rivista: Tribunale di Mantova, Ufficio Fallimenti, 25 gennaio 2022 - https://www.unijuris.it/node/6071 e Tribunale Ordinario di Milano, Sez. II civ. Fallimentare, 26 ottobre 2021 https://www.unijuris.it/node/5923].