Corte d'Appello di Salerno – Revocatoria fallimentare: considerazioni in tema di consecuzione tra procedure e di prova della conoscenza dello stato di insolvenza da parte del beneficiario di un pagamento effettuato dal soggetto poi fallito.
Corte d'Appello di Salerno, 07 settembre 2021 – Pres. Rel. Giuseppina Alfinito, Cons. Guerino Iannicelli e Maria Elena Del Forno.
Fallimento - Revocatoria fallimentare – Pagamento effettuato da soggetto poi fallito in periodo sospetto – Beneficiario – Conoscenza dello stato di insolvenza – Prova gravante sul curatore – Possibilità di fornirla tramite presunzioni – Ricorso a modalità di pagamento diverse da quelle solitamente impiegate – Rilevanza.
Seppure, in sede di azione revocatoria fallimentare, la conoscenza da parte dell'accipiens delle difficoltà economiche in cui versava l'impresa poi fallita al momento del pagamento da questa eseguito a suo favore in periodo sospetto debba essere effettiva, e non potenziale, è pur vero che la curatela, su cui gravi il corrispondente onere probatorio, possa avvalersi di prova presuntiva, stante la posizione di terzietà che assume rispetto al fallito che le consente di trarre elementi di prova dalla disamina della contabilità d'impresa [nello specifico la Corte ha considerato rilevante ai fini di tale prova il fatto che, con riferimento agli ultimi pagamenti eseguiti dalla fallita, quelli appunto revocabili, l'accipiens avesse accettato assegni, oltretutto tardivi rispetto alle fatture come riferite anche a dieci mesi prima, in luogo delle precedenti modalità di pagamento, tramite RIBA o bonifici bancari, in quanto ha ritenuto che tale cambiamento costituisse in sé un indice significativo della conoscenza da parte del beneficiario dell'effettiva situazione economica del debitore, perché denotava la perdita di affidabilità delle precedenti modalità]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
https://dirittodellacrisi.it/articolo/app-salerno-7-settembre-2021-est-alfinito
[con riferimento all'ipotesi di fallimento dichiarato in consecuzione di una procedura di concordato preventivo, nel regime vigente prima dell'introduzione dell'art. 69 bis, comma 2, l.fall., cfr. per quanto concerne i termini per la proposizione dell'azione revocatoria fallimentare: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 13 aprile 2016 n. 7324 https://www.unijuris.it/node/3111 e Corte di Cassazione, Sez. I civ., 29 marzo 2019, n. 8970https://www.unijuris.it/node/4657; con riferimento alla rilevanza ai fini della prova della conoscenza da parte del beneficiario dei pagamenti dello stato di insolvenza dell'impresa debitrice e al significato da riconoscersi, ai fini dell'esenzione da revocatoria, con riferimento a tali pagamenti, all'espressione “ nei termini d'uso” di cui all'art. 67, terzo comma, lettera a) l, fall., cfr.: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 07 dicembre 2016 n. 25162 https://www.unijuris.it/node/3110 e Cassazione civile, Sez. I, 18 Marzo 2019, n. 7580 https://www.unijuris.it/node/4835].