Tribunale di Padova – Composizione negoziata della crisi e ricorso ex art. 7 del D.L. 118/2021: misure di cui l'imprenditore necessita per poter proseguire la sua attività al fine del buon esito delle trattative avviate con i creditori.
Tribunale di Padova, Sez. I civ., 25 febbraio 2022 (data della pronuncia) – Giud. Giovanni Giuseppe Amenduni.
Composizione negoziata della crisi – Pendenza delle trattative con i creditori – Ricorso ex art. 7 D.L. 118/2021 - Misure di cui l'imprenditore richiede il riconoscimento - Inibizione di azioni esecutive e cautelari – Inibizione della levata di protesti - Inibizione della risoluzione contrattuale per inadempimento – Carattere generale – Sussistenza.
Due sono essenzialmente le richieste che, con riferimento a una procedura di composizione negoziata della crisi, l'imprenditore che vi ha dato avvio chiedendo ai sensi dell'art. 6 del D.L. 118/2021 l'applicazione di misure protettive del suo patrimonio e la nomina di un esperto indipendente, rivolge al giudice in sede di ricorso ex art. 7 perché gli necessitano per proseguire nelle trattative: quella di conferma della misura per cui i creditori finora procedenti in via esecutiva e tutti gli altri eventuali non possano acquisire diritti di prelazione che non siano con lui concordati e non possano, per la durata di 120 giorni prorogabili, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni o sui diritti con i quali esercita l'attività d'impresa, e quella in forza della quale ex lege i creditori interessati alle misure protettive non possano unilateralmente rifiutare l'adempimento di contratti pendenti o provocarne la risoluzione, né possano anticiparne la scadenza o modificarli in suo danno per il solo fatto del mancato pagamento dei loro crediti anteriori. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/26753.pdf
https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-padova-25-febbraio-2022-e...