Corte di Cassazione (32248/2021) – Ricorso straordinario per cassazione avverso il decreto di omologa di un concordato preventivo pronunciato dal tribunale, in assenza di opposizioni: soggetti legittimati alla proposizione.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 05 novembre 2021, n. 32248 – Pres. Umberto L.G.C. Scotti, Rel. Giuseppe Fichera.
Concordato preventivo – Tribunale - Omologa in presenza e in assenza di opposizioni - Ricorso straordinario per cassazione – Differenza in termini di proponibilità nelle due ipotesi.
Concordato preventivo – Tribunale - Omologa in assenza di opposizioni - Ricorso straordinario per cassazione – Soggetti legittimati alla proposizione.
Il decreto con cui il tribunale in presenza di opposizioni definisce il giudizio di omologazione del concordato preventivo, senza emettere la consequenziale sentenza dichiarativa di fallimento del debitore, ha carattere decisorio, poiché è emesso all’esito di un procedimento di natura contenziosa ed è allora idoneo al giudicato, ma, essendo reclamabile ai sensi dell’art. 183, comma 1, l.fall., non è definitivo e, quindi, soggetto a ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., il quale è, invece, proponibile avverso il provvedimento della corte d'appello conclusivo del giudizio sull'eventuale reclamo. Al contrario il decreto con cui, in assenza di opposizioni, il tribunale omologa il concordato, ai sensi dell’art. 180, comma terzo, l.fall., è «non soggetto a gravame», ragion per cui, trattandosi pacificamente di provvedimento decisorio e definitivo, deve ritenersi esperibile direttamente il ricorso straordinario per cassazione. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
In tema di giudizio di omologa del concordato preventivo in assenza di opposizioni, ex art. 180, comma terzo, l.fall., solo le parti che abbiano volontariamente partecipato alla fase di omologa innanzi al tribunale possono proporre ricorso straordinario per cassazione, salvo che con il medesimo ricorso straordinario i ricorrenti lamentino un vizio che abbia loro impedito di partecipare al detto giudizio, ovvero altro vizio, sempre di natura processuale, che affligge non la proposta concordataria ma il provvedimento reso dal tribunale. (Principio di diritto)
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/26405.pdf
[con riferimento alla prima massima, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez.Un., 28 dicembre 2016 n. 27073 https://www.unijuris.it/node/3132; con riferimento alla seconda: Cassazione civile, Sez. I, 29 Febbraio 2016, n. 3954 https://www.unijuris.it/node/3930].