Corte d'Appello di Trento – Ispezione della società decisa dal tribunale ai sensi dell'art. 2409 c.c.: gli amministratori in carica all'epoca della commissione delle irregolarità denunciate dal socio si devono ritenere legittimati a proporre reclamo.

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Data di riferimento: 
11/05/2021

Corte d'Appello di Trento, Sez. II civ., 11 maggio 2021 – Pres. Mario Bazzo, Cons. Rel. Lorenzo Benini, Cons, Raffaele Massaro.

Socio – Denuncia di irregolarità commesse dagli amministratori – Tribunale – Ordine di ispezione ex art. 2409 c.c. - Amministratori non più in carica, ma tali all'epoca dei fatti – Legittimazione al reclamo avverso tale decisione – Sussistenza - Fondamento.

Laddove l'ispezione di cui il tribunale ha ordinato, a seguito della denuncia presentata da un socio di gravi irregolarità commesse dagli amministratori che hanno gravemente danneggiato la società, lo svolgimento ai sensi dell'art. 2409 c.c. abbia a riferimento fatti svoltisi quando la stessa era gestita da soggetti poi cessati dalla carica e la pronuncia abbia viceversa avuto quali destinatari i nuovi amministratori, si deve ritenere che i primi siano comunque legittimati a proporre impugnazione  avverso tale decisione in quanto, seppure l'ordinanza del tribunale incida sull'organo collegialmente considerato, con la conseguente necessità di una delibera in tale senso, l’art. 2409 c.c. ha riguardo alla condotta non dell’organo, ma degli amministratori, chiamati in proprio a rispondere dell’irregolarità da loro commesse nella gestione sociale. Ciò si deve ritenere in quanto il profilo dell’interesse assume decisivo rilievo ai fini della legittimazione a proporre reclamo, stante che il procedimento di cui alla ordinanza impugnata, in quanto di amministrazione pubblica del diritto privato, non contempla la presenza di “parti” in senso proprio, ma consente la partecipazione dei “soggetti interessati”, fra i quali devono annoverarsi certamente gli amministratori cui le irregolarità vengono attribuite, cui la denuncia del socio è stata infatti notificata e che si sono in precedenza costituiti avanti al tribunale per svolgere le loro difese; trattasi infatti di amministratori  che devono indubbiamente considerarsi portatori di un interesse giuridicamente rilevante alla situazione che costituisce oggetto del provvedimento che ne è seguito, stante che ne potrebbero subire indirettamente gli effetti quanto meno nell’astratta prospettiva di un’azione di responsabilità per il caso di nomina di un amministratore giudiziario. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

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Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: