Tribunale di Trento – Denuncia da parte di un socio di gravi irregolarità commesse dagli amministratori e conseguente ordine del tribunale di svolgimento di una ispezione ex art. 2409 c.c.: presupposti necessari.
Tribunale di Trento, Sez. Spec. in materia d'impresa, 01 aprile 2021 (data della pronuncia) - Pres. Renata Fermanelli, Rel. Benedetto Sieff, Giud. Giuliana Segna.
Grave irregolarità commesse dagli amministratori – Causazione di grave pregiudizio per la società - Denuncia ex art. 2409 c.c. inoltrata da un socio – Tribunale – Conseguente ordine di
avvio di una ispezione – Plausibilità delle accuse – Presupposto necessario – Mancato rispetto delle facoltà riconosciute ai soci dall'art. 2476, secondo comma, c.c. - Condizione non determinante.
Laddove il tribunale riscontri che la denuncia fatta da un socio, seppur di minoranza, di una società, in merito all'avere gli amministratori posto in essere azioni di attività gestionale, in particolare di cash pooling, finalizzate ad impiegare le risorse della società in favore di terzi, senza adeguata remunerazione della stessa o, comunque, vantaggio corrispettivo, dunque perseguendo interessi estranei a quello sociale ai danni della società medesima, presenta margini di plausibilità non minori delle tesi sostenute dagli amministratori a loro difesa a tal fine sentiti, ordina ai sensi dell'art. 2409 c.c. l'ispezione dell'amministrazione di quella società mediante nomina di un ausiliario del giudice presidente del collegio, munito dei requisiti di cui all'art. 28 L.F., cui viene conferita delega a compierla, mediante attribuzione allo stesso a tal fine sia della facoltà, nel doveroso rispetto della tutela della riservatezza e della segretezza delle informazioni aziendali, di avvalersi di collaboratori sotto la sua diretta e immediata responsabilità, sia di tutti i poteri necessari allo svolgimento del compito affidatogli [nello specifico, il Tribunale, per addivenire a tale decisione ha giudicato non determinante, quale prova della grave irregolarità amministrativa e fonte di danno, il fatto che gli amministratori non avessero ottemperato all'obbligo stabilito dall'art. 2476, secondo comma, c.c. di fornire ai soci non investiti di tale incarico notizie sullo svolgimento degli affari sociali, nonché di consentire loro di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi alla gestione amministrativa, in quanto ha considerato che il riscontro di tale inadempienza risultasse assorbito nei più pregnanti poteri ispettivi di cui era stata richiesta l'adozione]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
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